Cassazione Penale, Ordinanza n. 10352/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la responsabilità per ricettazione, resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione. Il fatto concreto, per quanto emerge dal testo, riguarda la guida di un'autovettura risultata provento di furto, con mancata fornitura di una spiegazione alternativa attendibile sulla disponibilità del bene. Con il primo motivo il ricorrente contestava la valutazione delle prove e la conferma della responsabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, doglianza ritenuta manifestamente infondata poiché tali benefici richiedono elementi positivi a sostegno, ritenuti assenti nel caso concreto.
Norme richiamate
Il possesso e la guida di un bene proveniente da furto, in assenza di una giustificazione fornita dall'agente, sono stati ritenuti sufficienti a sorreggere la conferma della responsabilità per ricettazione.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi specifici; in loro assenza il diniego è legittimo.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o della capacità dimostrativa delle prove.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è preclusa la richiesta di una nuova valutazione del merito probatorio, essendo censurabili solo vizi di legittimità effettivi e non la mera diversa lettura degli elementi di fatto.
- La conferma della responsabilità per ricettazione può fondarsi sulla disponibilità del bene provento di furto e sull'assenza di una spiegazione credibile circa la lecita provenienza o il legittimo possesso.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione omette o travisa elementi positivi rilevanti; non è sufficiente opporre una generica richiesta di benefici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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