Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte)
La controversia
La controversia origina da una domanda di risarcimento danni proposta da un privato contro un consorzio di bonifica, assumendo che il proprio fondo agricolo fosse stato allagato a causa dell'insufficienza, dell'inadeguatezza e della mancata manutenzione del sistema di raccolta delle acque piovane e del relativo impianto di canalizzazione. Il Tribunale ordinario aveva declinato la competenza per materia in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche, ritenendo applicabile il criterio dettato per i danni derivanti da opere idrauliche. Riassunta la causa davanti al giudice specializzato, quest'ultimo ha ritenuto invece che la vicenda riguardasse acque piovane destinate al mero smaltimento e non acque pubbliche, e ha quindi chiesto d'ufficio alla Cassazione il regolamento di competenza, sostenendo che il primo giudice aveva erroneamente applicato il principio relativo alle opere idrauliche e che la controversia dovesse rimanere davanti al giudice ordinario. La Corte di cassazione ha però rilevato che l'istanza ex art. 45 c.p.c. era inammissibile perché il giudice ad quem non aveva individuato una diversa competenza per materia del giudice a quo o di un terzo giudice, ma aveva soltanto contestato la competenza per materia già esclusa, in una situazione in cui, al più, la questione involgeva un profilo di competenza per valore o comunque non rientrante nel perimetro dell'art. 45 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che il potere del giudice ad quem di sollevare conflitto ex art. 45 c.p.c. presuppone l'indicazione di una competenza per materia o per territorio inderogabile in capo al giudice a quo o a un terzo giudice; se, invece, la contestazione riguarda solo una diversa qualificazione della competenza come per valore o territorialmente derogabile, il regolamento d'ufficio non è esperibile. Conseguentemente, la causa resta radicata davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche adito in riassunzione, con onere di riassunzione da compiersi entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammesso solo in presenza di un conflitto negativo sulla competenza per materia o per territorio nei casi di territorio inderogabile; non è utilizzabile per questioni di competenza per valore o per territorio derogabile.
art. 49, comma secondo, c.p.c.
L'eventuale decisione della Corte sul regolamento richiesto d'ufficio non può produrre l'effetto di un regolamento d'ufficio in materia non consentita dall'ordinamento.
È richiamato per delimitare i casi in cui la questione di competenza può riguardare il territorio inderogabile, ossia i soli casi nei quali l'art. 45 c.p.c. consente il conflitto d'ufficio.
art. 1 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
Serve a distinguere le acque pubbliche, rilevanti per la competenza del giudice specializzato, dalle acque piovane convogliate in fognature destinate al mero smaltimento, che non rientrano nel novero delle acque pubbliche.
art. 140, lettera e), r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
È richiamato nel riepilogo del principio sulla ripartizione di competenza tra giudice ordinario e tribunale regionale delle acque pubbliche, ma la Corte precisa che nel caso concreto non ricorrevano i presupposti per applicarlo.
È menzionato per evidenziare che le parti non hanno depositato difese nel termine previsto per il regolamento di competenza.
È richiamato in relazione alla mancata deposizione di conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice ad quem identifichi un conflitto negativo sulla competenza per materia o per territorio inderogabile, indicando un giudice diverso come potenzialmente competente.
- Se il giudice successivamente adito contesta soltanto la precedente declinatoria per materia ma ritiene che la controversia sia governata da competenza per valore o da territorio derogabile, il conflitto d'ufficio è inammissibile.
- La mera divergenza del giudice ad quem rispetto alla valutazione del giudice a quo non basta a fondare il regolamento ex art. 45 c.p.c.; occorre una positiva individuazione della diversa competenza riservata a un altro giudice.
- Nelle controversie risarcitorie connesse a opere idrauliche, la competenza del giudice specializzato richiede che il danno sia riferibile a opere destinate al governo delle acque pubbliche; le acque piovane convogliate in fognatura per il mero smaltimento non integrano, di regola, acque pubbliche.
- Quando il regolamento d'ufficio è inammissibile, la causa resta radicata presso il giudice davanti al quale è stata ritualmente riassunta, con prosecuzione del processo davanti a tale ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19037/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19038/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19040/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19041/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19042/2026 del 11/06/2026
- ordinanza_civile · 11 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2026 del 11/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →