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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05145/2026 del 06/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale, dell’istanza di liquidazione del compenso presentata da un difensore per l’attività svolta in favore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale concluso con sentenze emesse in tempi diversi. Il Tribunale aveva ritenuto prescritto il credito del professionista. In opposizione a tale diniego, il Tribunale aveva poi affermato che, nel giudizio di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la prescrizione potesse essere rilevata d’ufficio anche senza eccezione del Ministero, sul presupposto che l’amministrazione venga a conoscenza della liquidazione solo dopo il decreto e che la natura pubblicistica del rapporto lo consentisse. La ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2938, 2956, 2697 c.c., 82 d.P.R. n. 115/2002 e 112 c.p.c., sostenendo che la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e che il Ministero avrebbe dovuto eccepirla nella sede propria; (2) vizio di motivazione e falsa applicazione di norme processuali, contestando l’assunto secondo cui il Ministero non avrebbe potuto far valere la prescrizione nella fase di liquidazione e potesse farlo solo in opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la prescrizione estintiva del credito del professionista deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice. Ha inoltre precisato che, nel procedimento di liquidazione dei compensi ai difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 costituisce la sede in cui la pubblica amministrazione può far valere le proprie difese, inclusa l’eccezione di prescrizione. Poiché il Ministero era stato ritualmente evocato nel giudizio di opposizione e avrebbe potuto eccepire la prescrizione, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Locri, o a un giudice da lui designato diverso da quello che aveva pronunciato la decisione cassata, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2938 c.c.

    confermato il principio per cui la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice

  • art. 2956 c.c.

    richiamato tra le norme invocate a sostegno della prescrizione del credito professionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere di allegazione e prova delle eccezioni

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    norma del patrocinio a spese dello Stato relativa alla liquidazione del compenso del difensore

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere il divieto di pronuncia oltre o al di fuori delle eccezioni di parte

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    individuata come la sede processuale dell’opposizione al provvedimento di liquidazione, in cui la pubblica amministrazione può far valere le proprie difese

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi processuali

  • art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel contesto della domanda di compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Nel giudizio di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la prescrizione estintiva del credito non è rilevabile d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata.
  • L’eccezione di prescrizione deve essere proposta nella prima difesa utile; nel procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002, tale momento coincide con l’opposizione ex art. 170 avverso il provvedimento di liquidazione.
  • Il fatto che l’amministrazione non partecipi alla prima fase del procedimento di liquidazione non la priva della possibilità di far valere in opposizione le eccezioni relative al credito, inclusa la prescrizione.
  • Quando il Ministero è ritualmente evocato nel giudizio di opposizione, il giudice deve esaminare la domanda nel merito e non può supplire d’ufficio alla mancata eccezione di prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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