Cassazione Civile, Ordinanza n. 19410/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il riconoscimento, in favore dei genitori di un uomo deceduto in un incidente stradale del 1987, dello status di superstiti di vittima del dovere e dei correlati benefici assistenziali, compresa la speciale elargizione una tantum. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo imprescrittibile l'azione di accertamento dello status e facendo decorrere la prescrizione dei benefici solo dalla domanda amministrativa o, secondo l'impostazione confermata in appello, dal riconoscimento dello status stesso. Il Ministero ricorre per cassazione con tre motivi: (1) denuncia la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., sostenendo che lo status di vittima del dovere non sarebbe imprescrittibile e che i diritti assistenziali sarebbero soggetti a prescrizione; (2) contesta la decorrenza della prescrizione della speciale elargizione, assumendo che il termine decennale debba decorrere dal 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243/2006 che ha esteso il beneficio, e non dal successivo riconoscimento dello status; (3) deduce la violazione dell'art. 443 c.p.c., dell'art. 5 l. n. 206/2004 e dell'art. 2 l. n. 407/1998, lamentando che le prestazioni avrebbero dovuto decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 20 ottobre 2021, quale presupposto processuale dell'azione previdenziale.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie solo il secondo motivo. Respinge il primo, confermando il principio dell'imprescrittibilità dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, e respinge il terzo, affermando che la domanda amministrativa resta un atto di impulso e di discrimine per il computo della prescrizione, ma non determina la decorrenza delle prestazioni nel modo prospettato dal ricorrente. Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene invece corretto il rilievo del Ministero: per la speciale elargizione una tantum il dies a quo della prescrizione va individuato nel 23 agosto 2006, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 243/2006, perché da quel momento i beneficiari avrebbero potuto chiedere l'inserimento nella graduatoria nazionale e far valere il diritto al beneficio per eventi anteriori. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al punto accolto e la causa viene rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrittibilità dello status e dei benefici; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina generale della prescrizione
utilizzato per individuare il momento da cui il diritto può essere fatto valere; la Corte afferma che la decorrenza va ancorata a un momento oggettivo e non a una scelta eventuale dell'interessato
richiamato come termine di prescrizione ordinaria decennale dei diritti patrimoniali
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base formale dei tre motivi di ricorso per violazione di legge
art. 1 l. 20 ottobre 1990, n. 302
prevede la speciale elargizione per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, richiamata come modello esteso alle vittime del dovere
art. 4, comma 1, lettera a), punto 1), d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
estende la speciale elargizione alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati
art. 1, comma 565, l. 23 dicembre 2005, n. 266
delega la definizione dei tempi e delle modalità di estensione dei benefici in sede regolamentare
art. 3, comma 3, d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
prevede la formazione e l'aggiornamento della graduatoria unica nazionale su domanda degli interessati o d'ufficio per eventi dal 1° gennaio 2006
art. 4 d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243
individuato dalla Corte come momento iniziale rilevante per la proponibilità della domanda di inserimento nella graduatoria nazionale e per la decorrenza della prescrizione della speciale elargizione
art. 34, comma 1, d.l. n. 159 del 2007, conv. in l. n. 222 del 2007
estende alle vittime del dovere il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto per le vittime del terrorismo
richiamato dal ricorrente per sostenere il ruolo della domanda amministrativa nelle controversie previdenziali
art. 5 l. 3 agosto 2004, n. 206
richiamato dal ricorrente in tema di decorrenza delle prestazioni e disciplina dei benefici alle vittime del terrorismo
art. 2 l. 23 novembre 1998, n. 407
richiamato dal ricorrente come ulteriore base normativa sulle prestazioni assistenziali e sulla loro decorrenza
Massime di principio
- L'azione di accertamento dello status di vittima del dovere, o di soggetto equiparato, è imprescrittibile; restano invece soggetti a prescrizione i soli benefici economici che da quello status traggono il proprio presupposto.
- Per stabilire il dies a quo della prescrizione di una prestazione assistenziale collegata a un determinato status, occorre fare riferimento al momento in cui l'interessato avrebbe potuto esercitare oggettivamente il diritto, e non a un evento futuro e meramente eventuale dipendente da scelte discrezionali del beneficiario.
- Quando la legge prevede più modalità di soddisfacimento di una pretesa unitaria, la possibilità di optare tra tali modalità non incide sul sorgere del diritto né differisce automaticamente la decorrenza della prescrizione.
- La domanda amministrativa costituisce atto necessario di impulso o condizione di proponibilità per l'accesso al beneficio, ma non sposta di per sé il momento iniziale della prescrizione se il diritto era già azionabile secondo i presupposti di legge.
- Per le prestazioni economiche collegate all'estensione normativa dei benefici alle vittime del dovere, la decorrenza della prescrizione va ancorata alla data in cui l'estensione diviene operativa e il diritto può essere fatto valere secondo la disciplina vigente.
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