Cassazione Civile, Ordinanza n. 17065/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione. Non è stato adottato alcun provvedimento sulle spese, in mancanza di difese da parte dell'intimata.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da una decisione del Tribunale di Modena che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla parte privata, aveva condannato la società intimata a restituire euro 1.000. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione. Successivamente, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione in data 28 dicembre 2022; la Corte ha rilevato che la rinuncia era conforme ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. La società intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
atto del 28 dicembre 2022 di rinuncia al ricorso per cassazione
La rinuncia al ricorso è efficace ai fini dell'estinzione del giudizio di cassazione quando risponde ai requisiti previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo di legittimità.
- Quando la parte intimata non si costituisce e non svolge difese, la Corte non provvede sulle spese del giudizio estinto.
- Ai fini dell'estinzione per rinuncia, è sufficiente che l'atto di rinuncia rispetti i requisiti formali previsti dall'art. 390 c.p.c.
Come è indicizzato
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