Cassazione Penale, Sentenza n. 25436/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma (30/01/2023), confermativa della condanna per tentato omicidio e porto illegale di un coltello, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per non aver riconosciuto l'attenuante della provocazione con carattere di prevalenza rispetto all'aggravante della recidiva infraquinquennale. La difesa ha sostenuto che la provocazione, se realmente valutata ai fini della pena, avrebbe dovuto prevalere sull'aggravante e che l'assenza di richiamo specifico nel motivare il trattamento sanzionatorio equivale a mancato riconoscimento dell'attenuante
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente riconosciuto la sussistenza dell'attenuante della provocazione e che avesse motivato logicamente la scelta di porre le attenuanti (generiche e provocazione) in equivalenza rispetto alla recidiva, richiamando la sproporzione tra l'azione dell'imputato (sette coltellate) e l'aggressione subita (un pugno). La Cassazione ha confermato il principio di discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento delle circostanze e ha escluso vizio di motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta liquidazione di spese a favore della parte civile in assenza di specifica domanda
Norme richiamate
art. 62, n. 2 c.p. (attenuante della provocazione)
La Corte ha ritenuto sussistente l'attenuante della provocazione e l'ha considerata ai fini del trattamento sanzionatorio; il suo riconoscimento può essere valutato dal giudice di merito quoad poenam e non è meramente 'formale' se effettivamente richiamato nella motivazione
Norma richiamata in ordine al giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti. La giurisprudenza e la Corte di Cassazione riconoscono che il giudice di merito ha discrezionalità nella valutazione e non è obbligato a motivare espressamente la scelta di equivalenza invece che di prevalenza, salvo che la parte non abbia formulato specifica richiesta con indicazione di fatti idonei a legittimarla
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (consegna requisitoria in forma scritta)
Consente al Pubblico Ministero di proporre la requisitoria in forma scritta; nel caso la requisitoria scritta ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite e altre pronunce citate: Sez. U. n. 10713/2010, Sez. 5 n. 33114/2020, Sez. 1 n. 17494/2019 ecc.)
Principio consolidato secondo cui il giudizio di comparazione fra circostanze è riservato al merito e sindacabile in cassazione solo se manca motivazione, è irrazionale o arbitrario; il giudice non è tenuto a spiegare in dettaglio la scelta di equivalenza salvo specifica istanza delle parti
Massime di principio
- Il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità nel bilanciamento tra attenuanti e aggravanti: può disporre equivalenza o prevalenza purché la scelta sia logicamente motivata; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o illogicità
- Il semplice richiamo formale di un'attenuante nell'imputazione non esclude che il giudice la valuti effettivamente quoad poenam; se il giudice nella motivazione dichiara il riconoscimento della circostanza, questa produce effetti anche se il bilanciamento conduce all'equivalenza
- La parte che pretende la prevalenza delle attenuanti deve formulare specifica istanza motivata e indicare fatti concreti che giustifichino la prevalenza; in assenza di ciò il giudice non è tenuto a fornire una comparazione dettagliata
- Un ricorso in Cassazione fondato su mera contrapposizione interpretativa del bilanciamento (equivalenza vs prevalenza) è spesso destinato a essere dichiarato inammissibile se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria
- La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza comporta condanna alle spese processuali e, salvo esoneri, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (nel caso in esame euro 3.000)
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