Cassazione Penale, Ordinanza n. 09208/2025 del 05/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'imputato contro l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
L'interessato ha impugnato per cassazione un'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro. Il ricorso è stato però proposto personalmente dall'imputato e non sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte rileva che sia l'ordinanza impugnata sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione, con applicazione della relativa sanzione economica non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
È richiamato per affermare che, dopo la riforma del 2017, l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Costituisce la base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per disporre la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa.
Ha introdotto la modifica che esclude la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato è soggetto a un requisito formale inderogabile: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato, quando l'atto e il provvedimento impugnato sono successivi all'entrata in vigore della riforma, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini della validità del ricorso per cassazione non è sufficiente che la sottoscrizione dell'atto sia autenticata da un legale o che il difensore sottoscriva "per accettazione" del mandato o della delega al deposito: ciò non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto impugnatorio.
- In caso di inammissibilità non dovuta a causa non imputabile al ricorrente, la Corte può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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