Cassazione Penale, Sentenza n. 22783/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza risarcitoria ex art. 35-ter Ord. pen., censurando in particolare il calcolo dello spazio pro capite in cella: sosteneva che il giudice aveva erroneamente computato nell'area utile anche lo spazio occupato dal letto singolo (e più in generale arredi tendenzialmente fissi), in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale recente (anche in luce della sentenza delle Sezioni Unite "Commisso"). Denunciava inoltre carenza di motivazione circa la valutazione di altri fattori negativi rilevanti (decoro, igiene, stato del bagno e degli arredi) che possono incidere sulla configurabilità di un trattamento inumano o degradante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha rilevato che il provvedimento impugnato non specificava i criteri di calcolo dello spazio individuale e, pertanto, non era chiaro se fosse stata sottratta la superficie occupata dal letto singolo. La Corte ha affermato il principio secondo cui, al fine di valutare la conformità alle garanzie dell'art. 3 Cedu, va computato lo spazio effettivamente libero per il movimento ("floor space") e devono essere detratti dalla superficie utile gli arredi tendenzialmente fissi, tra cui vanno ricompresi anche i letti singoli oltre ai letti a castello. Per mancanza di motivazione e violazione del criterio di calcolo la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 35-ter Ord. pen. (Legge 26 luglio 1975, n. 354)
Disciplina il rimedio risarcitorio a favore del detenuto per trattamenti contrari all'art. 3 Cedu; richiede la determinazione precisa dello spazio disponibile pro capite e la quantificazione del danno in relazione ai giorni di detenzione in condizioni lesive
art. 3 CEDU
Divieto di trattamenti inumani o degradanti
Parametro costituzionale-europeo per valutare le condizioni detentive; la giurisprudenza di Strasburgo fissa il principio che lo spazio minimo pro capite (soglia indicativa 3 mq) è decisivo e la sua insufficienza determina una forte presunzione di violazione superabile solo da adeguati fattori compensativi
Sentenza Grande Camera Corte EDU, Mursic v. Croatia
Stabilisce il principio che un deficit di spazio può essere compensato solo mediante fattori quali durata, tempo fuori cella, attività trattamentali e decoro complessivo; principio richiamato dalla giurisprudenza interna per valutare la sussistenza della violazione
Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020, Ministero della giustizia c/ Commisso
Forisce linee direttive sulla nozione di "floor space" (superficie effettivamente libera e calpestabile) e indica la necessità di detrarre gli arredi tendenzialmente fissi dalla superficie utile; pur non pronunciandosi in termini testuali univoci sui letti singoli, la Corte di legittimità interpreta il ragionamento delle Sezioni Unite come estendibile anche ai letti singoli
Giurisprudenza di legittimità recente (es. Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024 Parrino; Sez. 1, n. 18760 del 2023)
varie pronunce citate in motivazione
Consolida il principio che devono essere sottratti dalla superficie utile gli arredi tendenzialmente fissi, compresi i letti (singoli e a castello) e gli armadi fissati, perché riducono lo spazio libero necessario al movimento
Massime di principio
- Il calcolo dello spazio pro capite in cella deve riferirsi alla superficie effettivamente libera e calpestabile ("floor space"); gli arredi tendenzialmente fissi che riducono la libertà di movimento vanno detratti, tra cui i letti singoli e i letti a castello.
- Il giudice è tenuto a indicare esplicitamente i criteri e le detrazioni usate per il calcolo: la mera indicazione di basi di calcolo senza specificazione determina carenza di motivazione e può comportare annullamento.
- Se la superficie pro capite è inferiore a 3 mq sussiste una forte presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU: tale presunzione può essere superata solo dalla valutazione positiva, motivata e complessiva, di fattori compensativi (durata della detenzione, tempo fuori cella, accesso ad attività trattamentali, decoro e condizioni igienico-sanitarie).
- Le contestazioni sulle condizioni materiali (decoro, igiene, stato del bagno, funzionalità degli arredi) devono essere specificamente allegare e documentate dal ricorrente; in mancanza di allegazioni e prove specifiche il giudice può ritenere insussistenti ulteriori profili aggravanti, ma deve motivarlo.
- In caso di dubbio o di mancata specificazione sul metodo di calcolo, il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito di rideterminare lo spazio e, se del caso, il risarcimento secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22727/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22730/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22731/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22732/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22734/2026 del 19/06/2026
- Sentenza penale · 19 giu 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 22735/2026 del 19/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →