Cassazione Penale, Ordinanza n. 24929/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva affermato la responsabilità per truffa, ritenuto la recidiva e negato le attenuanti generiche, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua responsabilità per truffa e applicato la recidiva, negando inoltre le circostanze attenuanti generiche. Con il primo motivo si censurava il vizio di motivazione sulla prova dell'identificazione dell'imputato quale autore della condotta decettiva, sostenendo che la valutazione degli elementi probatori fosse errata. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva. Con il terzo motivo si lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo meramente reiterativo di doglianze già formulate in appello e quindi non consentito in sede di legittimità; ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato perché la recidiva era stata valutata in concreto anche alla luce dell'art. 133 c.p.; ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in modo sufficiente valorizzando gli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la valutazione concreta della recidiva, imponendo di esaminare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e di verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Richiamato implicitamente in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto legittimo se sorretto da motivazione che individui gli elementi decisivi o rilevanti.
Norma incriminatrice della truffa, ritenuta integrata dalle condotte fraudolente finalizzate a carpire la fiducia della persona offesa e a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure meramente reiterative di doglianze già dedotte in appello e disattese dalla sentenza impugnata, se non si confrontano in modo specifico e argomentato con la motivazione della decisione di merito.
- La prova dell'autore di una truffa può essere desunta, in assenza di spiegazioni alternative credibili, anche dall'incameramento del profitto sul conto corrente personale dell'imputato, quale indice del suo ruolo essenziale nella consumazione del reato.
- La recidiva non può essere affermata sulla base della sola gravità dei fatti o della distanza temporale tra i precedenti e il nuovo reato, ma richiede una valutazione concreta del nesso tra precedenti condanne e fatto contestato, alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità conferma la decisione di merito senza riesaminare nel merito le questioni di fatto e di valutazione probatoria dedotte dal ricorrente.
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