Cassazione Penale, Ordinanza n. 32082/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva confermato la sua condanna per furto aggravato. Il fatto era stato commesso all'interno di un istituto scolastico, mediante forzatura della porta antipanico della palestra. Con l'unico motivo di ricorso è stata contestata la mancata esclusione delle aggravanti previste dall'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché contrario al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la decisione della Corte territoriale. È stata confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., poiché l'istituto scolastico è qualificabile come ufficio o stabilimento pubblico destinato a pubblico servizio. È stata inoltre confermata l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in ragione dell'ingresso nell'edificio mediante forzatura della porta antipanico della palestra. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, contestato nella fattispecie concreta.
Aggravante ritenuta sussistente per l'ingresso nell'edificio mediante forzatura della porta antipanico della palestra.
Aggravante ritenuta applicabile quando il furto è commesso all'interno di un istituto scolastico, qualificato come ufficio o stabilimento pubblico destinato a pubblico servizio.
Massime di principio
- Un istituto scolastico rientra nella nozione di ufficio o stabilimento pubblico destinato a pubblico servizio prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, c.p.; pertanto, il furto commesso al suo interno è aggravato ai sensi di tale disposizione.
- La forzatura di una porta antipanico per accedere all'edificio integra l'aggravante del furto commesso con violenza sulle cose prevista dall'art. 625, comma 1, n. 2, c.p.
- È manifestamente infondato il motivo di ricorso che prospetti un'interpretazione delle circostanze aggravanti in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
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