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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08280/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente aveva presentato il 14/04/2025 un'istanza relativa a presunti trattamenti degradanti subìti durante un periodo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza l'ha dichiarata inammissibile perché, al momento della decisione (22/10/2025), l'esecuzione riferita all'istanza era cessata l'8/07/2025 e risultava in corso un'altra vicenda esecutiva. Il ricorrente ha impugnato sostenendo (1) violazione di legge: l'ammissibilità doveva essere valutata con riguardo alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda e valeva la perpetuatio iurisdictionis; (2) motivazione apparente: l'ordinanza non ha spiegato perché l'esecuzione fosse diversa da quella oggetto dell'istanza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la decisione dovesse essere presa con riferimento alla situazione esistente al momento della domanda e non a quella sopravvenuta alla decisione. Ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che l'inammissibilità può essere pronunciata solo quando il ristoro è chiesto per pregiudizi subìti durante l'esecuzione di un "titolo diverso" da quello in esecuzione al momento della domanda. Pertanto l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al magistrato di sorveglianza.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 - art. 35-ter (ordinamento penitenziario)

    L'art. 35-ter disciplina l'istanza risarcitoria/di decurtazione della pena per trattamenti degradanti; la Corte interpreta che il rimedio deve essere riferito al medesimo titolo e periodo di esecuzione per cui si chiede il ristoro e che la competenza del magistrato di sorveglianza si conserva se l'istanza è stata proposta durante l'esecuzione oggetto della domanda.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo - art. 3 CEDU

    Violazioni dell'art. 3 (trattamenti inumani o degradanti) possono giustificare rimedi risarcitori entro la procedura prevista dall'ordinamento penitenziario; la Corte richiama il legame tra domanda risarcitoria e periodo di detenzione contestato.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020 (Burgio)

    Principio secondo cui la competenza del magistrato di sorveglianza perdura per istanze risarcitorie presentate dal detenuto anche se, nelle more, è cessata l'esecuzione: la decisione si valuta con riferimento alla situazione al momento della domanda.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018 (Molluso)

    Stabilisce che l'inammissibilità deve essere pronunciata solo quando il ristoro è chiesto per pregiudizi subìti durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda.

  • Giurisprudenza della Cassazione, Sez. 1, n. 27224 del 23/04/2025 (Barberi)

    Ribadisce la correlazione necessaria tra esecuzione e titolo di riferimento e avverte che ammettere riduzioni di pena riferibili a precedenti esecuzioni non unificate contrasta con la disciplina della fungibilità.

Massime di principio

  • L'ammissibilità di un'istanza riferita a vizi o trattamenti subìti in detenzione si valuta con riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione della domanda, non a quella sopravvenuta alla decisione.
  • La perpetuatio iurisdictionis conserva la competenza del magistrato ad decidere anche se, durante il procedimento, cessa l'esecuzione cui l'istanza si riferiva, purché la domanda fosse stata proposta durante quella esecuzione.
  • L'inammissibilità può essere dichiarata solo quando il ristoro è richiesto per un periodo o un "titolo" di esecuzione diverso da quello in corso al momento della domanda; discrepanze sopravvenute non automaticamente determinano l'inammissibilità.
  • Il collegamento temporale tra titolo dell'esecuzione e periodo per cui si richiede il ristoro è essenziale: il rimedio ex art. 35-ter va riferito allo stesso titolo e periodo di espiazione indicati nella domanda.
  • Il giudice deve motivare chiaramente ogni valutazione di discontinuità tra fasi esecutive (perché ritiene che l'esecuzione sia diversa), altrimenti la motivazione è viziata.
  • Ritardi o carichi di lavoro dell'ufficio decidente non possono influire sull'ammissibilità dell'istanza: la valutazione si deve ancorare alla situazione al momento del deposito della domanda.

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