Cassazione Penale, Sentenza n. 16926/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del 18/02/2022 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva confermato le condanne di Fusco Giulia per minaccia, di Corcione Martina per lesioni e di Corcione Salvatore per minaccia e lesioni. Il motivo di ricorso denunciato è violazione di legge e vizi motivazionali relativi alla declaratoria di inammissibilità delle liste testi a discarico presentate dalla difesa per omessa indicazione delle "circostanze d'esame" previste dall'art. 468 c.p.p. La difesa sosteneva che le liste non erano generiche perché riguardavano due procedimenti poi riuniti e che il riferimento ai "fatti per cui è processo" doveva ritenersi idoneo; inoltre censurava l'irritualità della richiesta del giudice di specificare le circostanze senza concedere un termine al delegato processuale per precisarle.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le liste testimoniali della difesa erano generiche e prive di qualsiasi indicazione sulle circostanze oggetto di esame (la difesa si era limitata a dire che i testi "potranno riferire sui fatti per cui è processo, essendone a conoscenza"). Pertanto la revoca dell'ammissione delle prove testimoniali da parte del giudice è stata ritenuta legittima. Non risultando dalle impugnazioni la specificità delle circostanze né la decisività delle testimonianze proposte, la doglianza è stata ritenuta genericamente infondata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 2.646,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata per la sintesi del motivo unico di ricorso; utilizzata per la formulazione sintetica del motivo in sede di legittimità
Richiede l'indicazione delle circostanze d'esame per i testi; la Corte ha interpretato che, nei casi di fatti complessi, pluralità di capi e imputati, è necessario un'esauriente descrizione delle circostanze cui ciascun teste deve riferire, e il mero riferimento ai "fatti del processo" non è sufficiente
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: ricorso consentito solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per escludere la sindacabilità dei vizi di motivazione
art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal d.lgs. 6 febb. 2018, n. 11)
Complementare all'art. 606 c.p.p.: ribadisce la deroga alla generale sindacabilità delle motivazioni nelle sentenze di appello per competenza del giudice di pace, limitando il controllo di legittimità alla violazione di legge
Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha rilevato che la difesa non ha specificato le circostanze e la rilevanza probatoria dei testi anche nella fase di istanza di rinnovazione, rendendo generica la doglianza
Massime di principio
- Quando si presentano liste testimoniali a discarico in procedimenti con più capi di imputazione o più imputati, è necessario indicare in modo chiaro e circostanziato le "circostanze d'esame" per ciascun teste: il mero riferimento ai "fatti del processo" è insufficiente.
- Se il giudice richiede integrazioni o precisazioni sulle liste testi, la difesa deve fornire tempestive e specifiche precisazioni (e, se necessario, chiedere formalmente un termine) per evitare la revoca dell'ammissione delle prove.
- In sede di Cassazione, se la sentenza impugnata riguarda reati di competenza del giudice di pace, il sindacato è limitato alla violazione di legge: i vizi motivazionali non sono normalmente ammissibili come motivo di ricorso.
- Per ottenere il riesame o la rinnovazione dell'istruttoria è utile dimostrare non solo la natura delle prove richieste, ma anche la loro idoneità e decisività rispetto ai punti controversi del processo (cioè come le testimonianze possano eliminare contraddizioni o incidere sulla valutazione probatoria).
- La genericità delle doglianze processuali espone i ricorrenti al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie; pertanto le deduzioni in impugnazione devono essere specifiche e fondate su precisi elementi probatori o giuridici.
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