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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16926/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 18/02/2022 del Tribunale di Torre Annunziata che aveva confermato le condanne di Fusco Giulia per minaccia, di Corcione Martina per lesioni e di Corcione Salvatore per minaccia e lesioni. Il motivo di ricorso denunciato è violazione di legge e vizi motivazionali relativi alla declaratoria di inammissibilità delle liste testi a discarico presentate dalla difesa per omessa indicazione delle "circostanze d'esame" previste dall'art. 468 c.p.p. La difesa sosteneva che le liste non erano generiche perché riguardavano due procedimenti poi riuniti e che il riferimento ai "fatti per cui è processo" doveva ritenersi idoneo; inoltre censurava l'irritualità della richiesta del giudice di specificare le circostanze senza concedere un termine al delegato processuale per precisarle.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha rilevato che, per le sentenze di appello relative a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge (artt. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis d.lgs. n. 274/2000). Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui le liste testimoniali della difesa erano generiche e prive di qualsiasi indicazione sulle circostanze oggetto di esame (la difesa si era limitata a dire che i testi "potranno riferire sui fatti per cui è processo, essendone a conoscenza"). Pertanto la revoca dell'ammissione delle prove testimoniali da parte del giudice è stata ritenuta legittima. Non risultando dalle impugnazioni la specificità delle circostanze né la decisività delle testimonianze proposte, la doglianza è stata ritenuta genericamente infondata. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 2.646,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma citata per la sintesi del motivo unico di ricorso; utilizzata per la formulazione sintetica del motivo in sede di legittimità

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Richiede l'indicazione delle circostanze d'esame per i testi; la Corte ha interpretato che, nei casi di fatti complessi, pluralità di capi e imputati, è necessario un'esauriente descrizione delle circostanze cui ciascun teste deve riferire, e il mero riferimento ai "fatti del processo" non è sufficiente

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: ricorso consentito solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per escludere la sindacabilità dei vizi di motivazione

  • art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000 (introdotto dal d.lgs. 6 febb. 2018, n. 11)

    Complementare all'art. 606 c.p.p.: ribadisce la deroga alla generale sindacabilità delle motivazioni nelle sentenze di appello per competenza del giudice di pace, limitando il controllo di legittimità alla violazione di legge

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha rilevato che la difesa non ha specificato le circostanze e la rilevanza probatoria dei testi anche nella fase di istanza di rinnovazione, rendendo generica la doglianza

Massime di principio

  • Quando si presentano liste testimoniali a discarico in procedimenti con più capi di imputazione o più imputati, è necessario indicare in modo chiaro e circostanziato le "circostanze d'esame" per ciascun teste: il mero riferimento ai "fatti del processo" è insufficiente.
  • Se il giudice richiede integrazioni o precisazioni sulle liste testi, la difesa deve fornire tempestive e specifiche precisazioni (e, se necessario, chiedere formalmente un termine) per evitare la revoca dell'ammissione delle prove.
  • In sede di Cassazione, se la sentenza impugnata riguarda reati di competenza del giudice di pace, il sindacato è limitato alla violazione di legge: i vizi motivazionali non sono normalmente ammissibili come motivo di ricorso.
  • Per ottenere il riesame o la rinnovazione dell'istruttoria è utile dimostrare non solo la natura delle prove richieste, ma anche la loro idoneità e decisività rispetto ai punti controversi del processo (cioè come le testimonianze possano eliminare contraddizioni o incidere sulla valutazione probatoria).
  • La genericità delle doglianze processuali espone i ricorrenti al rischio di inammissibilità e alla condanna alle spese e alle sanzioni pecuniarie; pertanto le deduzioni in impugnazione devono essere specifiche e fondate su precisi elementi probatori o giuridici.

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