Cassazione Civile, Ordinanza n. 04243/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2007. Dopo il rigetto dell'originario ricorso in primo grado e dell'appello in Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, ha depositato memoria dichiarando di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito nella l. n. 225 del 2016, precisando la corrispondenza tra le cartelle interessate dalla definizione e l'atto impositivo oggetto del giudizio. La Corte ha quindi verificato la produzione della dichiarazione di adesione e della comunicazione delle somme dovute da parte di Equitalia, ritenendo integrati i presupposti per l'estinzione del giudizio per rinuncia implicita al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, rilevando che l'adesione alla definizione agevolata delle liti comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili; il deposito dell'attestazione di ammissione/prodromica alla procedura e della relativa documentazione è stato interpretato come rinuncia inequivoca al ricorso. Le spese sono state poste definitivamente a carico delle parti che le avevano anticipate.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti contiene l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto della procedura.
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata quale base della definizione agevolata.
Cass., 07/12/2017, n. 27394
Il deposito nel giudizio di legittimità dell'attestazione di ammissione alla definizione agevolata manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso e determina l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti relative a carichi affidati alla riscossione, l'adesione del contribuente produce un effetto processuale incompatibile con la prosecuzione del giudizio pendente sui medesimi carichi.
- Quando la documentazione depositata in cassazione dimostra l'avvenuta adesione alla procedura e la corrispondenza tra i carichi definiti e l'atto impugnato, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia implicita al ricorso.
- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in quanto accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, vale come manifestazione univoca della volontà di abbandonare il contenzioso.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano normalmente definitivamente a carico delle parti che le hanno anticipate.
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