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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8409/2023 del 24/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese che confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal G.i.p. su rogatoria tedesca, con riguardo a diversi dispositivi informatici. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 253, 275 e 324 c.p.p. per inosservanza dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del sequestro, lamentando in particolare che il decreto non prevedeva la copia forense dei dati, non indicava criteri di selezione (parole chiave) per individuare i dati pertinenti e non fissava durata temporale del vincolo. Sostiene inoltre di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento tecnico non ripetibile e che, essendo la misura eseguita in esecuzione di rogatoria internazionale, avrebbero dovuto essere aumentate le garanzie dell'indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui, quando il sequestro è eseguito su richiesta di autorità estera, l'autorità giudiziaria italiana investita dell'esecuzione può valutare aspetti relativi all'esecuzione ma non riesaminare la legittimità sostanziale del provvedimento emesso dallo stato richiedente; la legittimità del sequestro e i presupposti della misura appartengono alla giurisdizione dello Stato che ha disposto il sequestro. Ne consegue che le censure del ricorrente, tendenti a sindacare la legittimità del sequestro e la sua adeguatezza/pertinenza, non erano ammissibili in sede di riesame davanti al Tribunale italiano e quindi non potevano essere valutate in questa sede di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Base normativa per il motivo di ricorso per cassazione utilizzato dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto).

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle operazioni di polizia giudiziaria e agli atti connessi al sequestro; richiamata rispetto ai limiti e alle garanzie procedurali nelle attività probatorie su supporti informatici.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il sequestro probatorio; rilevante per i principi di pertinenza e proporzionalità del vincolo probatorio.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma concernente il riesame del sequestro e le garanzie dell'indagato; evocata dal ricorrente per contestare la mancata motivazione su aspetti esecutivi del sequestro di dispositivi informatici.

  • Sez. U, n. 21420 del 16/04/2003, Monnier

    principio che la richiesta di eseguire il provvedimento di sequestro non è rivolta alla polizia giudiziaria ma all'autorità giudiziaria dello Stato sul cui territorio l'esecuzione deve avvenire; l'autorità richiesta deve adottare un proprio provvedimento volto ad accertare i presupposti dell'assistenza giudiziaria; esistenza di un doppio vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato (stato richiedente e stato richiesto); possibilità di impugnazione separata per esecuzione e legittimità

    Fornisce il quadro secondo cui, in presenza di una rogatoria internazionale per sequestro, la valutazione sulla legittimità sostanziale della misura spetta primariamente allo Stato richiedente e l'autorità italiana è chiamata soprattutto a verificare i presupposti per l'esecuzione; da ciò discende la limitazione delle censure ammissibili in sede di riesame/impugnazione in Italia.

  • Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti

    Giurisprudenza citata in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici e relative garanzie; richiamata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di principi specifici su copia forense, selezione dati e proporzionalità.

  • Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, Marogna

    Giurisprudenza che chiarisce i limiti del riesame in Italia quando il sequestro è frutto di una richiesta di autorità estera; conferma che questioni di legittimità del sequestro non spettano al giudice italiano della fase esecutiva.

Massime di principio

  • Se un sequestro viene eseguito in Italia su richiesta di autorità straniera (rogatoria), l'autorità italiana che esegue valuta primariamente l'esecuzione e i presupposti per concedere l'assistenza, ma non può compiere un riesame pieno della legittimità sostanziale della misura adottata dallo Stato richiedente.
  • Le censure che mirano a contestare la legittimità sostanziale del provvedimento straniero (ad es. rilevanza delle prove richieste) devono essere proposte secondo i rimedi previsti nei confronti dell'autorità che ha disposto il sequestro o mediante strumenti processuali idonei (es. impugnazioni nello Stato richiedente), non in un riesame italiano limitato all'esecuzione.
  • In presenza di dispositivi informatici è fondamentale chiedere subito, nelle sedi competenti, che il provvedimento indichi chiaramente limiti di pertinenza, criteri di selezione (parole chiave), modalità della copia forense e limiti temporali del vincolo: tali elementi sono determinanti per tutelare le garanzie dell'interessato e per evitare che le questioni siano dichiarate inammissibili in sede di impugnazione errata.
  • Se si ritiene che l'autorità italiana abbia operato oltre i propri poteri di esecuzione, il rimedio più appropriato è l'incidente di esecuzione o l'opposizione all'esecuzione (secondo i casi), specificando le voci esecutive contestate (modalità di copia, notifiche di accertamento tecnico non ripetibile, ecc.).
  • Quando il sequestro ha carattere internazionale, occorre essere proattivi nel richiedere garanzie aggiuntive (limiti di scope, supervisione tecnica, restituzione o distruzione dei dati non pertinenti) e verificare la tempestiva notifica delle operazioni tecniche, perché tardive impugnazioni possono essere dichiarate inammissibili.

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