Cassazione Penale, Sentenza n. 8409/2023 del 24/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Varese che confermava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal G.i.p. su rogatoria tedesca, con riguardo a diversi dispositivi informatici. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 253, 275 e 324 c.p.p. per inosservanza dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità del sequestro, lamentando in particolare che il decreto non prevedeva la copia forense dei dati, non indicava criteri di selezione (parole chiave) per individuare i dati pertinenti e non fissava durata temporale del vincolo. Sostiene inoltre di non aver ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento tecnico non ripetibile e che, essendo la misura eseguita in esecuzione di rogatoria internazionale, avrebbero dovuto essere aumentate le garanzie dell'indagato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato i principi delle Sezioni Unite secondo cui, quando il sequestro è eseguito su richiesta di autorità estera, l'autorità giudiziaria italiana investita dell'esecuzione può valutare aspetti relativi all'esecuzione ma non riesaminare la legittimità sostanziale del provvedimento emesso dallo stato richiedente; la legittimità del sequestro e i presupposti della misura appartengono alla giurisdizione dello Stato che ha disposto il sequestro. Ne consegue che le censure del ricorrente, tendenti a sindacare la legittimità del sequestro e la sua adeguatezza/pertinenza, non erano ammissibili in sede di riesame davanti al Tribunale italiano e quindi non potevano essere valutate in questa sede di cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Base normativa per il motivo di ricorso per cassazione utilizzato dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione di norme di diritto).
Norma relativa alle operazioni di polizia giudiziaria e agli atti connessi al sequestro; richiamata rispetto ai limiti e alle garanzie procedurali nelle attività probatorie su supporti informatici.
Norma che disciplina il sequestro probatorio; rilevante per i principi di pertinenza e proporzionalità del vincolo probatorio.
Norma concernente il riesame del sequestro e le garanzie dell'indagato; evocata dal ricorrente per contestare la mancata motivazione su aspetti esecutivi del sequestro di dispositivi informatici.
Sez. U, n. 21420 del 16/04/2003, Monnier
principio che la richiesta di eseguire il provvedimento di sequestro non è rivolta alla polizia giudiziaria ma all'autorità giudiziaria dello Stato sul cui territorio l'esecuzione deve avvenire; l'autorità richiesta deve adottare un proprio provvedimento volto ad accertare i presupposti dell'assistenza giudiziaria; esistenza di un doppio vincolo di indisponibilità sul bene sequestrato (stato richiedente e stato richiesto); possibilità di impugnazione separata per esecuzione e legittimità
Fornisce il quadro secondo cui, in presenza di una rogatoria internazionale per sequestro, la valutazione sulla legittimità sostanziale della misura spetta primariamente allo Stato richiedente e l'autorità italiana è chiamata soprattutto a verificare i presupposti per l'esecuzione; da ciò discende la limitazione delle censure ammissibili in sede di riesame/impugnazione in Italia.
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti
Giurisprudenza citata in materia di sequestro probatorio di dispositivi informatici e relative garanzie; richiamata dal ricorrente per sostenere l'esistenza di principi specifici su copia forense, selezione dati e proporzionalità.
Sez. 6, n. 33258 del 14/04/2021, Marogna
Giurisprudenza che chiarisce i limiti del riesame in Italia quando il sequestro è frutto di una richiesta di autorità estera; conferma che questioni di legittimità del sequestro non spettano al giudice italiano della fase esecutiva.
Massime di principio
- Se un sequestro viene eseguito in Italia su richiesta di autorità straniera (rogatoria), l'autorità italiana che esegue valuta primariamente l'esecuzione e i presupposti per concedere l'assistenza, ma non può compiere un riesame pieno della legittimità sostanziale della misura adottata dallo Stato richiedente.
- Le censure che mirano a contestare la legittimità sostanziale del provvedimento straniero (ad es. rilevanza delle prove richieste) devono essere proposte secondo i rimedi previsti nei confronti dell'autorità che ha disposto il sequestro o mediante strumenti processuali idonei (es. impugnazioni nello Stato richiedente), non in un riesame italiano limitato all'esecuzione.
- In presenza di dispositivi informatici è fondamentale chiedere subito, nelle sedi competenti, che il provvedimento indichi chiaramente limiti di pertinenza, criteri di selezione (parole chiave), modalità della copia forense e limiti temporali del vincolo: tali elementi sono determinanti per tutelare le garanzie dell'interessato e per evitare che le questioni siano dichiarate inammissibili in sede di impugnazione errata.
- Se si ritiene che l'autorità italiana abbia operato oltre i propri poteri di esecuzione, il rimedio più appropriato è l'incidente di esecuzione o l'opposizione all'esecuzione (secondo i casi), specificando le voci esecutive contestate (modalità di copia, notifiche di accertamento tecnico non ripetibile, ecc.).
- Quando il sequestro ha carattere internazionale, occorre essere proattivi nel richiedere garanzie aggiuntive (limiti di scope, supervisione tecnica, restituzione o distruzione dei dati non pertinenti) e verificare la tempestiva notifica delle operazioni tecniche, perché tardive impugnazioni possono essere dichiarate inammissibili.
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