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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16078/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) la violazione di legge per aver ritenuto la Corte territoriale il reato di evasione come permanente, facendo decorrere il termine di prescrizione dalla sentenza di primo grado invece che dalla data dell'allontanamento (25/02/2010), essendo invece il reato istantaneo; 2) vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, con eccessiva valorizzazione dei precedenti penali senza valutare le modalità dell'evasione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione. Ha ritenuto che il delitto di cui all'art. 385 c.p. si perfeziona con l'allontanamento dal luogo di restrizione (reato istantaneo ad effetti permanenti), per cui il termine di prescrizione decorre dal 25/02/2010. Tenuto conto della pena edittale e della recidiva reiterata, il termine massimo di prescrizione era di dieci anni. La sospensione del procedimento disposta per irreperibilità il 21/02/2020 è intervenuta quando mancavano quattro giorni alla prescrizione e non ha impedito che il termine maturasse integralmente durante il giudizio d'appello; la successiva notifica al momento del rintraccio non ha fatto venir meno l'estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    La Corte interpreta il reato di evasione come costituito dall'allontanamento dal luogo di restrizione: il momento di perfezionamento coincide con tale allontanamento (reato istantaneo) mentre il protrarsi della lontananza riguarda gli effetti della condotta.

  • art. 161 cod. pen.

    Applicato per determinare il termine massimo di prescrizione in rapporto alla pena edittale e alla recidiva; qui valutato in dieci anni decorrenti dalla data dell'allontanamento.

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte territoriale ma ritenuto inconferente dalla Cassazione: non può essere usato per prolungare il termine massimo di prescrizione quando la sospensione non è effettivamente impeditiva della celebrazione del procedimento.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per trattamento del ricorso senza intervento delle parti; la Corte ha trattato il ricorso ai sensi di tale disposizione (e della proroga normativa).

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022

    Richiamato insieme all'art. 23 d.l. n.137/2020 per giustificare la trattazione del ricorso senza le parti in udienza, in base alle proroghe normative citate.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016 (Pantaleo) e Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2010 (Silvestri)

    Precedenti richiamati che consolidano l'interpretazione dell'evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti, con decorrenza della prescrizione dalla data dell'allontanamento.

Massime di principio

  • Il reato di evasione (art. 385 c.p.) si considera in linea di principio reato istantaneo: il momento di consumazione è l'allontanamento dal luogo di detenzione o dagli arresti domiciliari; la prescrizione decorre da tale data.
  • Il protrarsi della lontananza costituisce l'effetto permanente della condotta, ma non posticipa il dies a quo della prescrizione, che resta la data dell'allontanamento.
  • Nel calcolo della prescrizione va considerato il termine massimo previsto dall'art. 161 c.p. in relazione alla pena edittale e alle circostanze aggravanti come la recidiva reiterata.
  • La sospensione del procedimento per irreperibilità può incidere sulla prescrizione solo se la sospensione è effettivamente in corso e impedisce la celebrazione del processo; periodi di sospensione troppo ravvicinati alla scadenza non bloccano automaticamente la maturazione della prescrizione.
  • La successiva notifica o il rintraccio dell'imputato una volta che il termine di prescrizione è già decorso non rimuovono l'estinzione del reato per prescrizione.
  • In impugnazioni analoghe è opportuno documentare con precisione le date rilevanti (allontanamento, avvisi, sospensioni, notifiche) e valutare l'uso delle eccezioni di prescrizione sin dalle fasi processuali opportune.
  • Sebbene le attenuanti generiche e la valutazione dei precedenti siano rilevanti, esse non incidono sul principio di decorrenza della prescrizione quando il reato è stato consumato in un momento già temporalmente definito.

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