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Sentenza

Sentenza n. 6601/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 16 gennaio 2025 per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dallo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Roma sull’istanza del 16 gennaio 2025, nonché l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato di avere adottato, il 22 gennaio 2025, un provvedimento di autotutela con cui ha revocato il nulla osta precedentemente rilasciato al ricorrente e ha contestualmente negato l’ingresso nel territorio nazionale. Tale provvedimento riguardava la richiesta di convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della conclusione della procedura di primo ingresso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione, successivamente alla proposizione dell’istanza e prima della decisione, del provvedimento di revoca del nulla osta e di diniego dell’ingresso ha fatto venire meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio e l’ordine giudiziale di provvedere, poiché l’amministrazione aveva comunque esercitato il proprio potere mediante un provvedimento espresso relativo alla procedura amministrativa considerata. La questione è stata segnalata alle parti in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio-inadempimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso relativo alla medesima vicenda amministrativa, anche se il provvedimento è sfavorevole all’istante.
  • L’adozione di un provvedimento espresso successivo all’istanza e prima della decisione rende privo di utilità l’accertamento giudiziale dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, poiché tale obbligo risulta ormai adempiuto sul piano formale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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