Cassazione Penale, Sentenza n. 42332/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentata estorsione: Basili deduce insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione della testimonianza e del riconoscimento (contestando il suo concorso), chiede il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., contesta la recidiva e la misura della pena. Belletti sostiene la configurabilità della desistenza volontaria (art. 56, comma 2) o, in subordine, la riconduzione del fatto a violenza privata (art. 612 c.p.) perché non vi sarebbe stata una esplicita richiesta di denaro e la minaccia sarebbe stata su una condotta impossibile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la sentenza di condanna per tentata estorsione emessa in primo e secondo grado. La Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'appello sulla credibilità della persona offesa e sull'affidabilità del riconoscimento, ha escluso la sussistenza della desistenza volontaria e la riconduzione del fatto a violenza privata, ha ritenuto legittimo negare l'attenuante invocata per Basili e ha confermato l'applicazione della recidiva. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato per la nozione di tentativo e, nella seconda comma, per la desistenza volontaria; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la desistenza volontaria poiché non vi è stata una condotta attiva idonea ad impedire l'evento estorsivo.
Norma che disciplina l'estorsione: la Corte ha confermato che gli atti minacciosi con pretesa di denaro e l'elemento patrimoniale (quid pluris) erano presenti, giustificando la qualificazione come tentata estorsione.
Richiamato dalla difesa per chiedere la riformulazione in violenza privata; la Corte ha ritenuto infondata tale ricostruzione perché la condotta aveva carattere estorsivo per la richiesta di denaro e il danno patrimoniale evocato.
Invocata come attenuante per mera presenza; la Corte ha escluso l'applicabilità poiché la presenza silente di Basili è stata valutata come contributo rilevante che ha rafforzato l'intimidazione e il concorso nel reato.
Richiamato in relazione alla recidiva: la Corte ha ritenuto i precedenti di Basili rilevanti e non risalenti in modo tale da escludere l'aggravante, valorizzando la pericolosità emersa dalla sua storia criminale.
Invocato in tema di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che i criteri di commisurazione della pena siano stati rispettati e la misura non manifestamente sproporzionata.
Citando l'articolo in relazione ai vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze rappresentassero una mera richiesta di riesame del materiale probatorio già valutato in modo conforme dai giudici di merito.
Massime di principio
- La Corte non riconsidera liberamente la valutazione del fatto e delle prove: se vi sono due conformi decisioni di merito ben motivate, la Cassazione dichiara inammissibili ricorsi che chiedono una diversa valutazione probatoria.
- Per distinguere estorsione e violenza privata è decisivo l'elemento patrimoniale e la richiesta di un vantaggio economico: la presenza di una domanda di denaro e del 'quid pluris' caratterizza l'estorsione.
- La mera presenza di un concorrente può integrare il concorso nel reato se essa rafforza l'intimidazione verso la vittima; ciò può escludere attenuanti basate sulla partecipazione minima.
- La desistenza volontaria dal tentativo richiede un comportamento effettivo che impedisca il compimento del reato; la semplice interruzione o mancata prosecuzione dell'azione non è sufficiente se non accompagnata da un atto impeditivo.
- Le contestazioni sulla credibilità del testimone o sull'identificazione fotografica sono valutazioni tipiche del merito e difficilmente riesaminabili in Cassazione se già motivate e confermate in grado di appello.
- La valutazione della recidiva tiene conto del quadro complessivo dei precedenti e della loro attinenza alla pericolosità sociale: non sempre il mero decorso del tempo esclude l'aggravante.
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