Cassazione Civile, Ordinanza n. 32134/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia riguarda un'azione possessoria con cui un soggetto chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un terreno e di un fabbricato, lamentando di essere stato spogliato da due familiari. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la situazione possessoria; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che dall'istruttoria non emergeva il possesso in capo all'appellante. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, anzitutto la violazione dell'art. 1146 c.c., sostenendo che, quale figlio ed erede del precedente possessore, era subentrato nel possesso del de cuius senza necessità di materiale apprensione del bene; ha inoltre richiamato una successiva sentenza del Tribunale di Catanzaro passata in giudicato che aveva accertato il suo compossesso. Il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 460 c.c.; il terzo lamentava la falsa applicazione dell'art. 1168, comma 2, c.c. Tuttavia questi ultimi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché i giudici di merito non avevano considerato che il ricorrente, quale coerede, era subentrato nel compossesso del bene ai sensi dell'art. 1146 c.c., senza necessità di materiale apprensione. Ha inoltre valorizzato il giudicato esterno formatosi su una successiva sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva accertato il compossesso del ricorrente, giudicato vincolante nel presente processo come antecedente logico della questione. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione; il subentro nel possesso o compossesso avviene senza necessità di materiale apprensione del bene.
Norma evocata nel secondo motivo di ricorso, ma il motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.
Norma evocata nel terzo motivo di ricorso, ma il motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.
Massime di principio
- Nella successione a titolo universale, il possessore erede subentra nel possesso del de cuius dal momento dell'apertura della successione, senza bisogno di un'apprensione materiale del bene.
- L'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato che riconosce il compossesso di una parte può vincolare il giudizio successivo quando costituisce antecedente logico indispensabile della decisione da adottare.
- In sede di azione possessoria, la mancanza di considerazione del subentro ereditario nel possesso integra errore di diritto se conduce a negare il possesso al coerede.
- Quando il primo motivo di ricorso conduce alla cassazione della sentenza, gli ulteriori motivi restano assorbiti se dipendono dalla medesima questione pregiudiziale.
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