Cassazione Civile, Ordinanza n. 17025/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Un utente aveva agito con rito sommario davanti al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal recesso o dalla risoluzione del rapporto di somministrazione di utenza telefonica. La società convenuta aveva eccepito l'improcedibilità o improponibilità della domanda per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione. Il Tribunale non aveva sospeso il processo e aveva accolto la domanda, condannando la società al pagamento di oltre settemila euro. La società aveva proposto appello, ma la Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile l'appello, senza statuire sull'esperimento del tentativo di conciliazione. L'utente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la mancata concessione di un termine per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione e, quindi, l'erronea chiusura in rito del processo da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, nelle controversie tra utenti e organismi di telecomunicazione, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione determina improcedibilità e non improponibilità della domanda; pertanto il giudice deve sospendere il processo e assegnare un termine per svolgere il tentativo, proseguendo poi il giudizio all'esito. Poiché la Corte d'appello aveva dichiarato solo l'improcedibilità dell'appello, senza assegnare il termine né disporre la prosecuzione del giudizio, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
nelle controversie in materia di telecomunicazioni prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione; il suo mancato previo esperimento comporta improcedibilità e non improponibilità della domanda, con necessità di assegnare un termine per il suo svolgimento.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis c.p.c.
la causa è stata trattata con il rito camerale previsto per la decisione accelerata in Cassazione.
Massime di principio
- Nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione integra un vizio di improcedibilità della domanda, non una causa di improponibilità.
- Accertata la mancanza del previo tentativo di conciliazione, il giudice deve sospendere il processo e concedere un termine per l'esperimento della procedura, non potendo definire la controversia con una pronuncia in rito che chiuda definitivamente il giudizio.
- La declaratoria di improcedibilità è legittima solo se, dopo essere stato reso edotto dell'incombente, l'interessato non abbia provveduto al tentativo conciliativo nel termine assegnato o comunque il mancato esperimento sia a lui imputabile.
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