Ordinanza n. 1307/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. -OMISSIS- del 17.11.2025 notificato in data 17.11.2025, 17.11.2025, con cui il ricorrente è stato giudicato “NON IDONEO” al concorso per l’ammissione di 4918 allievi carabinieri effettivi, per l’attribuzione del coefficiente “2” alla caratteristica somato-funzionale “AU - Apparato uditivo”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità al concorso per l'attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale relativa all'apparato uditivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, al quale partecipava nell'aliquota civile. L'esclusione era stata motivata dagli esiti di un intervento di timpanoplastica con ossiculoplastica all'orecchio destro, ricondotti dagli organi concorsuali alla causa di inidoneità indicata alla lettera T, punto 1, con attribuzione del coefficiente 2 alla caratteristica somato-funzionale AU - apparato uditivo. Il ricorrente ha contestato sia la sussistenza dell'affezione sia, comunque, la sua idoneità a determinare l'esclusione, producendo documentazione medica a sostegno.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né la domanda cautelare. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando l'Ispettorato di Sanità della Marina Militare in Roma di accertare, in contraddittorio tra le parti, se il ricorrente presenti effettivamente la condizione ostativa individuata dagli organi concorsuali, quale coefficiente sia attribuibile all'apparato uditivo e se, sulla base della normativa applicabile, egli sia idoneo alla prosecuzione della selezione. L'organismo verificatore potrà avvalersi di specialisti, esclusi quelli dipendenti da strutture legate alla Forza Armata cui afferisce il concorso. L'amministrazione dovrà fornire la documentazione normativa e tecnica pertinente e il ricorrente la documentazione medica disponibile. Le parti dovranno essere avvisate almeno cinque giorni prima delle operazioni e potranno partecipare tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 3 aprile 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 6 maggio 2026; le spese, comprese quelle della verificazione, sono state differite alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa per la disposizione della verificazione.
Richiamato quale base normativa per l'incombente istruttorio di verificazione, volto ad accertare la condizione sanitaria e l'idoneità concorsuale del candidato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo vigente, quale ulteriore fondamento della tutela e dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità sanitaria concorsuale dipende dalla sussistenza di una specifica affezione e dalla sua riconducibilità ai parametri normativi di idoneità, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare i fatti sanitari, il coefficiente attribuibile e la conseguente idoneità del candidato.
- La verificazione sanitaria disposta nel processo amministrativo deve svolgersi garantendo il contraddittorio: le parti devono poter conoscere tempestivamente luogo e data degli accertamenti, partecipare tramite difensore e consulente tecnico e far verbalizzare i propri rilievi.
- Nella verificazione relativa all'idoneità per un concorso militare, l'organismo incaricato deve operare in condizioni di terzietà rispetto alla Forza Armata cui appartiene l'amministrazione che gestisce il concorso; è pertanto precluso l'impiego di specialisti dipendenti da strutture legate a quella Forza Armata.
- La decisione sulle spese della verificazione può essere differita alla conclusione della fase cautelare, anche in attesa della documentata richiesta dell'organismo verificatore.
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