Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la condanna già pronunciata nei confronti dei ricorrenti per furto pluriaggravato. Ha inoltre condannato entrambi al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per furto pluriaggravato. L'unico motivo deduceva la mancanza di motivazione sul diniego della circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato perché non riconoscere l'attenuante nei delitti contro il patrimonio. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, osservando che il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda solo la tenuta logico-argomentativa della motivazione e non consente una rivalutazione del merito o delle acquisizioni processuali; ha inoltre richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nel furto di energia elettrica in utenza domestica, l'attenuante del danno di speciale tenuità di regola non è concedibile, poiché l'appropriazione illecita si realizza con flusso continuo e la consumazione perdura per tutto il periodo di abitazione dell'immobile.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio denunciabile è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della decisione; il controllo di legittimità non può estendersi alla verifica della corrispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è censurabile solo quando il ragionamento decisorio presenti un effettivo deficit logico o un contrasto interno apprezzabile, non potendo la Corte di cassazione rivalutare il materiale probatorio o sostituire il proprio giudizio a quello del giudice di merito.
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, nei casi di furto di energia elettrica mediante allaccio abusivo in abitazione, è normalmente esclusa quando l'appropriazione si realizza in modo continuativo per l'intero periodo di utilizzazione dell'utenza, perché il pregiudizio non è circoscrivibile a un episodio isolato di minima offensività.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente resta soccombente anche sul piano economico-processuale, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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