Sentenza n. 11961/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso civico generalizzato alle informazioni e ai documenti relativi al sistema S.A.R.I. Enterprise e al database AFIS
Esito
Favorevole al ricorrente (associazioni)
Prevale il privato
La controversia
Le associazioni hanno presentato quattro istanze di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, concernenti il sistema di riconoscimento facciale S.A.R.I. Enterprise, articolate in quesiti relativi al coinvolgimento umano, al tipo di configurazione, alle performance dell'algoritmo e al database e alla qualità delle immagini. Hanno impugnato il riscontro ministeriale limitatamente ai dinieghi opposti ai quesiti nn. 1-7 della Richiesta 1, al quesito n. 5 della Richiesta 2, ai quesiti nn. 2 e 3 della Richiesta 4 e al quesito n. 1 della Richiesta 4. Il primo motivo deduceva violazione dell'art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 33/2013, delle circolari del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2017 e delle Linee guida ANAC n. 1309/2016, nonché difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il diniego fosse formulato in blocco, senza dimostrazione di un pregiudizio concreto per l'ordine e la sicurezza pubblica e senza valutazione dell'accesso parziale. Con riferimento alla Richiesta 4, riguardante il numero di cartellini fotosegnaletici presenti nel database AFIS suddivisi per nazionalità nel 2024, l'esecuzione di test sulla qualità delle immagini e la verifica periodica della qualità delle immagini e dei metadati, le ricorrenti hanno contestato l'assenza di un concreto nesso tra ostensione e pregiudizio per la sicurezza pubblica, nonché l'assenza di eccessivi oneri elaborativi per l'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha respinto le censure relative alla maggior parte dei dinieghi, ritenendo adeguata la motivazione amministrativa secondo cui la divulgazione di informazioni concernenti strutture, mezzi, dotazioni, personale e tecniche investigative avrebbe potuto arrecare un pregiudizio concreto all'ordine e alla sicurezza pubblica. Ha inoltre affermato che l'accesso civico generalizzato riguarda documenti, dati e informazioni già esistenti e detenuti dall'amministrazione e non impone la creazione di nuova documentazione o attività di elaborazione complessa ed estranea all'istituto. Ha invece accolto il ricorso limitatamente alla Richiesta 4, quesiti 1, 2 e 3. Quanto al numero dei cartellini fotosegnaletici AFIS suddivisi per macro-categorie di nazionalità, il Collegio ha rilevato che un dato analogo era già stato fornito in precedenti accessi e che la sua elaborazione non appariva complessa o eccessivamente onerosa. Quanto ai test e alle verifiche periodiche sulla qualità delle immagini e dei metadati, ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il concreto pregiudizio per la sicurezza pubblica. Il diniego è stato quindi annullato limitatamente alla Richiesta 4 ed è stato dichiarato il diritto delle ricorrenti di accedere alle relative informazioni, con ordine al Ministero dell'Interno di fornire risposta e procedere all'ostensione o comunicazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico
Attribuisce a chiunque il diritto di accedere ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti a obbligo di pubblicazione, salvi i limiti previsti dall'art. 5-bis.
art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013
pregiudizio concreto alla tutela dell’interesse pubblico inerente all’ordine ed alla sicurezza pubblica
Consente il diniego dell'accesso civico generalizzato solo quando l'amministrazione indichi concretamente l'interesse pubblico tutelato, il pregiudizio derivante dalla divulgazione e il nesso causale diretto tra accesso e pregiudizio.
art. 5-bis, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 33/2013
i limiti di cui ai co. 1 e 2 e quelli di cui al co. 3 dell’art. 5 bis cit. si pongono [...] su due piani diversi
I limiti relativi alla tutela di interessi pubblici o privati richiedono la dimostrazione del concreto pregiudizio e un bilanciamento degli interessi; i limiti assoluti del comma 3 operano invece quando il documento rientra in una delle categorie espressamente escluse.
art. 5-bis, comma 5, d.lgs. 33/2013
non può più opporre tali limiti quando termina il periodo temporale nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato
La protezione fondata sulle eccezioni relative è temporalmente circoscritta al periodo in cui essa risulta giustificata dalla natura del dato.
È richiamato quale disposizione contenente categorie di atti rilevanti ai fini delle esclusioni assolute previste dall'art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013.
Massime di principio
- Il diniego di accesso civico generalizzato fondato sulla tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica non può limitarsi al richiamo dell'art. 5-bis, comma 1, d.lgs. 33/2013, ma deve indicare puntualmente quale interesse pubblico sarebbe compromesso, in che modo la divulgazione arrecherebbe un pregiudizio concreto e il nesso causale diretto tra l'accesso e tale pregiudizio.
- In presenza di un'eccezione relativa all'accesso civico generalizzato, l'amministrazione deve svolgere un bilanciamento concreto e proporzionato tra l'interesse alla conoscibilità e l'interesse pubblico o privato antagonista, valutando anche la possibilità di un'ostensione parziale.
- L'accesso civico generalizzato riguarda dati, informazioni e documenti già esistenti e detenuti dall'amministrazione e non obbliga quest'ultima a creare nuovi documenti o a svolgere attività di elaborazione complessa, onerosa ed estranea alla funzione conoscitiva dell'istituto.
- La mera affermazione secondo cui la divulgazione rivelerebbe il livello di affidabilità di un patrimonio informativo o inciderebbe sulla sicurezza non è sufficiente quando non sia specificato il concreto meccanismo attraverso cui l'ostensione determinerebbe il pregiudizio.
- Un'informazione amministrativa già resa disponibile in precedenti procedimenti di accesso e riferita a dati aggregati o suddivisi per macro-categorie non può essere nuovamente negata senza una motivazione concreta circa il sopravvenuto o specifico pregiudizio derivante dalla sua divulgazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →