Cassazione Penale, Sentenza n. 46228/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva (assenza di procura speciale per proporre ricorso in Cassazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza n.1763/17 (Tribunale di Trieste) sostenendo di non aver conosciuto il processo di primo grado per mancata traduzione degli atti notificati in lingua italiana. La Corte di Appello di Trieste ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo che il Perndoj conoscesse l'italiano e che fosse stato informato del contenuto dell'atto al momento dell'arresto in Spagna su mandato di arresto europeo; inoltre la richiesta è stata considerata tardiva rispetto al termine di 30 giorni dell'art. 629-bis c.p.p. In cassazione il difensore ha censurato la motivazione e l'interpretazione del dies a quo, sostenendo che per i condannati detenuti all'estero i dati del MAE non consentono conoscenza sufficiente del processo e che il termine dovesse decorrere dalla consegna in Italia (31/01/2023). Tuttavia la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva: il ricorso era stato proposto dal difensore senza procura speciale per l'impugnazione in Cassazione, essendo la procura speciale rilasciata solo per la presentazione dell'istanza ex art. 629-bis dinanzi alla Corte di Appello.
Norme richiamate
Disciplina la rescissione del giudicato e stabilisce che la richiesta è presentata alla corte di appello personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata; la Corte ha ritenuto applicabile rigorosamente tale requisito formale e il termine di 30 giorni per la proposizione.
Richiamato in relazione alla procura speciale: la mancata procura speciale ex art.122 è motivo di inammissibilità per difetto di legittimazione soggettiva.
art. 583, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede le forme di autenticazione delle procure speciali; la Corte ha richiamato l'obbligo di procura speciale autenticata per l'ammissibilità dell'azione.
Richiamato in relazione all'impugnazione del provvedimento della corte d'appello; la normativa sulla revisione è stata utilizzata per sostenere la necessità della procura speciale anche per introdurre i rimedi successivi.
Centrale nella giurisprudenza richiamata per l'interpretazione restrittiva delle norme che legittimano il difensore a proporre impugnazioni; la Corte ne evidenzia l'applicazione in senso rigoroso.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che in generale autorizza il difensore a proporre impugnazioni nell'interesse dell'assistito, ma la Corte precisa che non è estendibile alle ipotesi in cui la legge richiede espressamente procura speciale (come per la rescissione/revisione).
art. 175, comma 2 cod. proc. pen. (abrogato)
Richiamato come criterio interpretativo storico: il difensore aveva promosso argomentazioni in continuità con la disciplina precedente (restituzione in termini), ma la Corte non ha deciso sul merito delle questioni sostanziali per il difetto di legittimazione.
Massime di principio
- Per proporre istanze di rescissione del giudicato ex art. 629-bis e per impugnare gli eventuali provvedimenti successivi è obbligatoria la procura speciale autenticata a pena di inammissibilità; il difensore ordinario non è sempre sufficiente.
- La verifica della legittimazione soggettiva (presenza e correttezza della procura) è preliminare e può determinare l'immediata inammissibilità della domanda, evitando l'esame del merito.
- In presenza di condannati detenuti all'estero occorre curare sia la tempestività del rimedio sia la forma delle notifiche: l'interpretazione del dies a quo può dipendere dagli specifici atti di notifica/trasmissione (MAE, notifica dell'ordine di esecuzione), ma le questioni di merito possono non essere esaminate se sussistono vizi formali di legittimazione.
- Quando si agisce per soggetti detenuti all'estero su casi legati al mandato di arresto europeo, è prudente ottenere e allegare prove della data e del modo di informazione del condannato sulla decisione (e.g. atto di consegna, notifica dell'ordine di esecuzione) e, soprattutto, dotare il difensore di procure specifiche per ogni grado/strumento impugnatorio.
- La giurisprudenza della Cassazione interpreta in modo rigoroso le norme che richiedono procura speciale: non è automatico estendere legittimazioni previste per il difensore dell'imputato ad altri rimedi quali la revisione o la rescissione del giudicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46172/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46173/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46175/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46176/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46177/2023 del 16/11/2023
- Sentenza penale · 16 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 46178/2023 del 16/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →