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Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 178/2023 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.09.2023.

Giustizia amministrativa202501226

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 178/2023 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, pubblicata il 19 settembre 2023. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 29 luglio 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della presente pronuncia, detratto quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempienza, su istanza del ricorrente, provvederà in sostituzione dell'Amministrazione un commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, entro i successivi novanta giorni e con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione a favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione da parte di un'amministrazione di una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione utile alla decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, legittima l'accoglimento del ricorso e l'ordine giudiziale di adempiere entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di esecuzione deve tenere conto delle somme o prestazioni eventualmente già corrisposte dall'amministrazione, che devono essere detratte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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