Cassazione Penale, Ordinanza n. 23522/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo d'udienza della sentenza di legittimità già pronunciata il 5 marzo 2026. In quella precedente pronuncia, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 13 giugno 2025 limitatamente al capo a e al capo b per le condotte fino al 31/12/2021, perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, e aveva disposto il rinvio alla Corte di appello di Perugia limitatamente al capo b per le condotte successive al 1/1/2022, oltre alla trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara. Nel dispositivo trascritto sul ruolo, per mero errore materiale, era invece indicato un rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila. La Corte interviene d'ufficio per correggere tale inesattezza.
La decisione
La Corte dispone d'ufficio la correzione dell'errore materiale del dispositivo, sostituendo la formula erroneamente trascritta con quella corretta: "con rinvio alla Corte di appello di Perugia" in luogo di "con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di L'Aquila". Resta fermo il precedente annullamento senza rinvio per il capo a e per il capo b limitatamente alle condotte fino al 31/12/2021, nonché il rinvio per il solo capo b per le condotte successive al 1/1/2022.
Norme richiamate
La Corte procede alla correzione d'ufficio di un errore materiale nel dispositivo della propria precedente decisione, sostituendo l'indicazione del giudice di rinvio erroneamente trascritta.
Massime di principio
- L'errore materiale contenuto nel dispositivo di una sentenza di cassazione può essere corretto d'ufficio quando dalla motivazione e dal contenuto complessivo della decisione sia agevolmente individuabile la statuizione effettivamente voluta dal giudice.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul decisum sostanziale già pronunciato, ma si limita a rendere conforme il dispositivo alla reale volontà decisoria della Corte.
- Quando la Corte annulla senza rinvio per la parte di fatto non più penalmente rilevante e dispone rinvio solo per la residua parte temporalmente successiva, l'indicazione del giudice di rinvio deve essere coerente con la delimitazione oggettiva e temporale del capo devoluto.
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