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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15549/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti di più imputati ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., accogliendo la proposta concordata dalle parti in udienza. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice d'appello avrebbe dovuto comunque verificare e motivare sul mancato proscioglimento per una delle cause previste da tale norma, nonostante il concordato in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili con decisione de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto applicabile, nel vigente istituto del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il principio già elaborato dalla giurisprudenza sul previgente patteggiamento in appello: una volta che l'imputato rinunci ai motivi di impugnazione e il giudice accolga la pena concordata, non è dovuta motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha quindi condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; il suo accoglimento, a seguito di proposta delle parti, comporta la limitazione della cognizione del giudice ai motivi non rinunciati.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte afferma che, nel caso di concordato in appello, non sussiste un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento per cause ivi previste una volta intervenuta la rinuncia ai motivi d'impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il cd. patteggiamento in appello, oggi disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p.

  • Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa dei ricorrenti e giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il giudice che recepisce la pena concordata non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, perché la cognizione resta limitata ai motivi non rinunciati.
  • Sono inammissibili in cassazione le doglianze che, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., mirino a rimettere in discussione motivi già rinunciati o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., salvo che si deducano vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o a un contenuto della decisione difforme dall'accordo.
  • Nel concordato in appello, le censure sulla pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione, ossia se la pena sia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere resa de plano quando ne ricorrano i presupposti processuali, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi idonei a escluderne la colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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