Cassazione Penale, Ordinanza n. 25024/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela limitatamente al capo a) e aveva rideterminato la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove del reato di cui all'art. 494 c.p., sostenendo che il giudice di merito avesse male apprezzato il compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto, operazione non consentita in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e conforme ai criteri dell'art. 192, comma 2, c.p.p. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che, nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a esaminare puntualmente ogni elemento prospettato dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata come titolo del reato oggetto della doglianza sulla valutazione delle prove.
La motivazione del giudice di merito è stata ritenuta conforme ai criteri di valutazione della prova indiziaria e comunque non censurabile in cassazione nei termini prospettati.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ritenuta sorretta da motivazione sufficiente, potendo il giudice valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i criteri legali di valutazione della prova.
- Sono inammissibili le censure che attaccano la persuasività o la maggiore o minore attendibilità delle prove, perché mirano a sostituire al ragionamento del giudice di merito una diversa lettura del fatto.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede una confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente una motivazione che richiami gli aspetti ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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