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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5553/2021 del 01/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 29/08/2011 e aveva ordinato la reintegra del lavoratore con relativa indennità. Il ricorso per cassazione, proposto da ILLVA, deduceva prevalente violazione degli artt. 4, co. 2 e 4, co. 9, della legge n. 223/1991 (procedura di mobilità e comunicazioni sindacali), sostenendo che le comunicazioni aziendali avrebbero consentito il controllo richiesto e che la lettera di licenziamento avrebbe comunque motivato la scelta; un secondo motivo censurava l'omessa ammissione e valutazione di mezzi istruttori e la presunta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la comunicazione finale ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 è risultata carente perché non ha specificato i criteri di scelta e le modalità applicative, limitandosi ad affermazioni generiche, rendendo impossibile valutare perché il lavoratore fosse stato selezionato. Ha precisato che la lettera di recesso individuale non può sanare la violazione della comunicazione prevista dall'art. 4, co. 9. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile: le doglianze sulla mancata acquisizione e valutazione di prove attengono al merito e non sono censurabili per violazione di legge ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ma possono essere eventualmente dedotte come vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5. Il ricorso è stato rigettato; ILLVA è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • legge n. 223 del 1991, art. 4, commi 2 e 9

    art. 4, co. 2; art. 4, co. 9, L. 223/1991

    La comunicazione di apertura e la comunicazione finale devono contenere specificità e precisione, in particolare devono indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori e le modalita' di applicazione: formule generiche non sono sufficienti e la mancata specificazione rende la comunicazione invalida e preclude il controllo sindacale e giudiziario.

  • codice civile, art. 2697

    Disposizione sull'onere della prova: la corte ricorda che la censura in cassazione per violazione dell'art. 2697 è ammissibile se il giudice ha attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella correttamente onerata; la contestazione della mancata acquisizione o valutazione di prove rimane questione valutativa del merito.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Principio del libero convincimento del giudice in tema di valutazione delle prove: la valutazione delle fonti probatorie è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come mera violazione di legge.

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.

    Limiti del sindacato in sede di legittimità: vizio per violazione di norme (n.3) non è configurabile per mere questioni di valutazione probatoria; errori nella valutazione delle prove devono essere dedotti come difetto di motivazione (n.5).

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)

    art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002; art. 1, co. 17, L. 228/2012

    Regole sul contributo unificato: la Cassazione ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte della ricorrente, secondo la normativa richiamata.

Massime di principio

  • In caso di licenziamento collettivo o procedura di mobilità, le comunicazioni previste dalla legge devono indicare non solo i criteri di scelta ma anche le modalità concrete della loro applicazione; dichiarazioni generiche non sono sufficienti e possono portare alla declaratoria di inefficacia del licenziamento.
  • La lettera di licenziamento individuale non può supplire alle carenze formali o sostanziali della comunicazione prevista dall'art. 4, co. 9, L. 223/1991: il difetto nella comunicazione normativa resta rilevante anche se il lavoratore riceve una motivazione personale.
  • Le doglianze sulla mancata ammissione o valutazione di mezzi istruttori vanno impostate con attenzione: si tratta di questioni di merito soggette al libero apprezzamento del giudice; in cassazione la censura piu' efficace è il vizio di motivazione nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., non la presunta violazione di norme procedurali.
  • Per il datore di lavoro è prudente procedere a una valutazione comparativa documentata delle posizioni dei lavoratori interessati (anche con riferimenti puntuali ai livelli professionali e ai criteri applicati) per evitare l'annullamento delle misure di licenziamento o mobilità.
  • Chi impugna una decisione per presunta errata valutazione della prova deve formulare censure circostanziate sul piano della motivazione, indicando in che modo la decisione manca di spiegazioni e perché questo incide sull'esito del giudizio.

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