Cassazione Civile, Sentenza n. 5547/2021 del 01/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il dipendente ha chiesto il riconoscimento del diritto ai buoni pasto per i turni giornalieri eccedenti le sei ore perché, per ragioni di servizio e per l'assenza di mensa serale, non poteva consumare il pasto fuori dall'ambiente di lavoro. L'Azienda ha impugnato sostenendo che il diritto alla mensa va riconosciuto solo quando, in relazione all'articolazione dell'orario, sia impossibile pranzare fuori dall'ambiente di lavoro e che il D.Lgs. 66/2003 disciplina esclusivamente la pausa, non il diritto alla mensa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda e confermato le decisioni di merito: ha condiviso che l'art. 29, comma 2, del CCNL integrativo comparto Sanità deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 8 del D.Lgs. 66/2003, in base ai quali il diritto alla mensa/buono pasto è collegato al diritto alla pausa prevista quando l'orario giornaliero supera le sei ore. Poiché il resistente svolgeva turni di durata superiore a sei ore e non poteva usufruire della mensa, è corretto il riconoscimento dei buoni pasto e del risarcimento per i pasti a sue spese. Condanna dell'Azienda al pagamento delle spese di giudizio e rilievo delle conseguenze procedurali relative al contributo unificato.
Norme richiamate
CCNL integrativo comparto Sanità 20 settembre 2001 - art. 29
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto ... non deve essere superiore a trenta minuti.
La Corte ha interpretato l'art. 29 come riferito a situazioni in cui il pasto è consumato in un intervallo non lavorativo (pausa): quindi il diritto alla mensa/buono pasto si collega alla particolare articolazione dell'orario che genera una pausa non lavorativa.
D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 - art. 8
Il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore ... le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro.
La norma statuì che la pausa è dovuta oltre le sei ore e che la consumazione del pasto è collegata a tale intervallo; la Corte ha usato questa norma per collegare il diritto alla mensa al diritto alla pausa.
CCNL 14 settembre 2000 - art. 45 (comparto Regioni e Autonomie Locali)
Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestano attività lavorativa di mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane.
La Corte ha rilevato che tale norma appartiene a un diverso comparto e non è pertinente al caso di specie.
CCNL comparto Sanità 7 aprile 1999 - art. 26
Stabilisce l'orario di lavoro settimanale di 36 ore e criteri generali per la sua distribuzione.
La norma non fornisce indicazioni utili per la definizione della 'particolare articolazione dell'orario' che attribuisce il diritto alla mensa.
Legge 11 dicembre 2012 n. 228 - art. 1 co. 17 (richiamo procedurale)
Modifica disposizioni in materia di contributo unificato per le impugnazioni; dà atto della possibilità di obbligo di versamento di un ulteriore importo.
La Corte ha richiamato la norma per rilevare gli effetti procedurali relativi al contributo unificato in caso di impugnazione rigettata.
Massime di principio
- Il diritto al buono pasto o alla mensa, previsto dalla contrattazione collettiva, è strettamente collegato alla previsione di una pausa non lavorativa: quando l'orario giornaliero supera le sei ore il lavoratore ha diritto a un intervallo per pausa che può comprendere la consumazione del pasto.
- La natura del buono pasto è assistenziale e disciplinata dalla contrattazione collettiva; non ha natura retributiva e le condizioni di erogazione (modalità sostitutive, contribuzione del dipendente, limiti economici) dipendono dal contratto collettivo applicabile.
- La possibilità materiale per il lavoratore di consumare il pasto prima dell'inizio del turno non esclude automaticamente il diritto al buono pasto quando la specifica organizzazione del servizio imponga una pausa riconosciuta durante l'orario di lavoro o impedisca l'effettivo accesso alla mensa.
- In caso di turni o servizi che impediscono l'erogazione della mensa aziendale (per esempio assenza di servizio serale), l'azienda deve prevedere modalità sostitutive conformi al CCNL; in mancanza, il lavoratore può ottenere buoni pasto o risarcimento per le spese sostenute.
- Per valutare diritti analoghi in casi concreti occorre verificare: il testo del contratto collettivo applicabile, l'articolazione concreta dell'orario di lavoro (durata del turno), la possibilità di fruire di una pausa non lavorativa e le soluzioni organizzative adottate dall'azienda.
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