Cassazione Civile, Sentenza n. 5538/2021 del 01/03/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la pronuncia di primo grado rigettando la domanda del Pezzetta volta a dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare a lui intimato. Il licenziamento era fondato su varie contestazioni di inadempimenti nella gestione di più reparti (ortofrutta, scatolame, scatolame-no food, macelleria) ritenuti dalla società e dalla Corte territorialmente sussistenti e idonei a integrare giusta causa ai sensi del CCNL (art. 225, n.5 e richiamo all'art. 220). Il ricorrente ha dedotto plurime censure (tra cui genericità e travisamento della contestazione, violazione dell'art. 7 L. n.300/1970, vizi nella valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi), impugnando la valutazione probatoria e la specificità degli addebiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente motivato la specificità delle contestazioni e aveva legittimamente valutato le prove (dichiarazioni testimoniali e documenti) ritenendole prevalenti. Le censure sulla presunta genericità e sull'alterazione del contenuto della contestazione sono state dichiarate infondate; altre censure sono state ritenute inammissibili. Il ricorso incidentale condizionato della Società è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio in Cassazione (importi indicati in dispositivo) e al versamento del contributo unificato ove previsto.
Norme richiamate
art. 7, L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori)
La Corte ha ritenuto che le contestazioni mosse fossero sufficientemente specifiche e non generiche, quindi compatibili con i limiti imposti dall'art. 7 in tema di contestazione disciplinare e sua immutabilità; le censure di genericità sono state respinte.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Le norme sul mezzo di prova e sulla valutazione libera della prova sono state applicate per affermare che la Corte d'appello ha compiuto una legittima e motivata valutazione del materiale probatorio (testimonianze e documenti), ritenendolo prevalente rispetto alle argomentazioni contrarie.
art. 225, n. 5, CCNL settore commercio
La Corte ha ritenuto che le infrazioni contestate potessero rientrare nella fattispecie prevista dall'art. 225 n.5 (irrogazione della massima sanzione per violazioni rilevanti in tema di sicurezza, lavorazione, deposito, vendita e trasporto merci o gravi violazioni degli obblighi dell'art. 220), giustificando il licenziamento per giusta causa.
art. 220, CCNL settore commercio
Richiamato come norma cui l'art. 225 fa riferimento: le violazioni gravi degli obblighi collettivi/contrattuali previsti dall'art. 220 sono state considerate, nel loro complesso, rilevanti ai fini disciplinari.
artt. 2104, 2106, 2119 c.c.
Norme sul dovere di diligenza e sulle conseguenze del comportamento del prestatore di lavoro: sono state menzionate nelle censure del ricorrente, mentre la Corte ha ritenuto provati, in via logica e documentale, gli inadempimenti ascritti al dirigente di punto vendita.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti sul contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo previsto.
Massime di principio
- La specificità della contestazione disciplinare è requisito essenziale: se l'addebito è dettagliato rispetto alle condotte contestate (reparto, fatti, periodo), il giudice può ritenere superata la censura di genericità ai sensi dell'art. 7 Statuto.
- La valutazione delle prove (testimonianze, documenti, foto) spetta al giudice del merito; la Corte di legittimità verifica la correttezza logico-giuridica dell'iter probatorio ma non sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di merito se motivata e coerente.
- Il CCNL può prevedere ipotesi in cui plurime e ripetute inadempienze, soprattutto se incidono sulla sicurezza o sugli obblighi contrattuali specifici, giustificano il licenziamento per giusta causa per perdita del vincolo fiduciario.
- Le doglianze meramente alternative o che chiedono una diversa lettura delle stesse prove sono difficilmente idonee a ribaltare una decisione motivata del giudice d'appello; sono necessarie censure specifiche su vizi di diritto o gravi errori logico-probatori.
- Il ricorrente che non svolge difesa nel giudizio incidentale o non contesta determinati profili può vedere la relativa istanza assorbita o non valutata favorevolmente; la mancata attività difensiva indebolisce la posizione processuale.
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