Sentenza del 06/04/2016 n. 6633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella notificata il 25 febbraio 2003 per TARSU relativa all’anno d’imposta 1999 e a un immobile occupato dalla zia della ricorrente, N.M.G., in qualità di usufruttuaria. N.E. sosteneva che, con la morte della zia, l’usufrutto si fosse estinto e il possesso fosse tornato al nudo proprietario N.G., sicché ella, quale erede, non aveva alcun diritto o disponibilità dell’immobile e non era soggetto passivo della tassa. Con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 507/1993; con il secondo, insufficiente motivazione della sentenza regionale sulla sua soggettività passiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo per mancanza del momento di sintesi richiesto. Ha confermato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, a sua volta confermativa del rigetto pronunciato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. La TARSU è dovuta da chi occupa o detiene locali oggettivamente utilizzabili, indipendentemente dalla titolarità di un diritto sull’immobile. N.E., quale erede di N.M.G., restava obbligata salvo prova di non essere subentrata nella disponibilità o nell’occupazione, ad esempio mediante denuncia di cessazione dell’utenza TARSU. La Corte ha rilevato che la contribuente aveva presentato una denuncia di cessazione ai fini ICI per la zia, ma non risultava provata la cessazione ai fini TARSU. Ricorso respinto; nulla per le spese, poiché il Comune non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
la qualità di soggetto passivo dell'imposta Tarsu D.Lgs. n. 507 del 1993 , ex art. 62 è l'occupazione o la detenzione dei locali a qualsiasi uso adibiti (anche se non utilizzati purchè oggettivamente utilizzabili) e non coincide con la titolarità di alcun diritto sull'immobile.
È soggetto passivo TARSU chi occupa o detiene locali oggettivamente utilizzabili, anche senza esserne proprietario o titolare di un diritto reale e anche se non li utilizza concretamente.
La disposizione è richiamata dalla ricorrente insieme all’art. 62, ma la decisione non ne espone una distinta interpretazione: il principio applicato è quello dell’individuazione del soggetto passivo in base a occupazione o detenzione e disponibilità dei locali.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La censura per insufficiente motivazione è stata dichiarata inammissibile per mancanza del momento di sintesi richiesto, senza esame del merito della doglianza.
Massime di principio
- Per la TARSU, la soggettività passiva dipende dall’occupazione o dalla detenzione di locali oggettivamente utilizzabili, non dalla proprietà o dalla titolarità di usufrutto o di altri diritti sull’immobile.
- La morte dell’occupante o la cessazione dell’usufrutto non escludono automaticamente l’obbligo tributario dell’erede: occorre dimostrare che questi non è subentrato nella disponibilità o nell’occupazione dei locali.
- La denuncia di cessazione relativa a un tributo diverso, come l’ICI, non prova di per sé la cessazione dell’utenza TARSU; gli adempimenti devono essere valutati rispetto al tributo interessato.
- Nel ricorso per cassazione, una censura motivazionale deve rispettare i requisiti formali applicabili: nel caso deciso, la mancanza del momento di sintesi ha comportato l’inammissibilità del motivo.
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