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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37296/2025 del 17/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non risulta una modifica del merito della condanna pronunciata in appello, che resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata a fini illeciti. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva congrui riferimenti critici alla motivazione della decisione impugnata e riproponeva censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inidonee a incrinare il ragionamento dei giudici di merito, giudicato giuridicamente corretto, puntuale, coerente con le emergenze probatorie e privo di manifeste incongruenze logiche quanto alla destinazione illecita della sostanza detenuta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione dei giudici di merito resiste al controllo di legittimità quando sia giuridicamente corretta, puntuale rispetto alle doglianze, coerente con le risultanze acquisite e priva di manifeste illogicità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., includendo il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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