Cassazione Penale, Sentenza n. 45733/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in qualità di amministratore e socio illimitatamente responsabile della "Nordovest costruzioni" sas, fallita il 21/12/2010) e aveva dichiarato estinti per prescrizione altri reati. Il ricorso articolava due motivi: (1) nullità per mancata notificazione all'imputato della citazione in appello — il ricorrente aveva eletto domicilio presso il difensore e la notificazione risulta effettuata solo al difensore "in proprio" senza prova della consegna anche nella qualità di domiciliatario; (2) richiesta di derubricazione del fatto da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul primo motivo. Dall'esame degli atti è emerso che la citazione in appello era stata notificata soltanto al difensore di fiducia (attestato di consegna PEC al difensore "in proprio"), senza traccia della notificazione all'imputato o della consegna al difensore anche nella qualità di domiciliatario. Tale omissione configura omessa citazione a giudizio dell'imputato e determina una nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello. Il secondo motivo (derubricazione) non è stato deciso nel merito per l'intervenuta annullamento della sentenza.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Prevede la possibilità di trattare il ricorso senza intervento delle parti nelle forme indicate; la procedura è stata utilizzata per il trattamento del ricorso in Cassazione.
La Corte ha ritenuto che l'omessa citazione a giudizio dell'imputato integri una nullità assoluta ai sensi di questa norma, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 42792/2001 Policastro; Sez. 1 n. 12309/2018 Viggiani)
Principi di diritto: il giudice di legittimità può accedere agli atti per rilevare error in procedendo; quando l'imputato è domiciliato presso il difensore, la notificazione può essere valida anche mediante consegna al difensore, ma solo se risulti che l'atto è stato consegnato sia in proprio sia nella qualità di domiciliatario. In mancanza di tale prova la notificazione è incompleta e viziata.
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto domicilio presso il difensore, la notificazione dell'atto può essere valida anche tramite consegna al difensore, ma è necessario che risulti espressamente la consegna sia "in proprio" sia nella qualità di domiciliatario: in mancanza si configura omessa notificazione all'imputato.
- L'omessa citazione a giudizio dell'imputato è una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) che determina l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando sorge una nullità processuale di questa gravità, le questioni di merito (ad es. derubricazione del reato) possono rimanere inesaminate, perché il procedimento va riesaminato dopo la regolarizzazione della fase notificatoria.
- Per evitare il vizio, chi esegue notificazioni deve documentare chiaramente il doppio ruolo del difensore (consegna 'in proprio' e come domiciliatario) oppure procedere anche alla notificazione personale dell'imputato.
- In sede di impugnazione in Cassazione il controllo sugli errori in procedendo è possibile d'ufficio quando ricorra una nullità che incide sul diritto di difesa; la Corte può annullare e rimandare il giudizio a diversa sezione per garantire la correttezza procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45529/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45530/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45531/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45532/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45533/2022 del 01/12/2022
- Sentenza penale · 1 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45536/2022 del 01/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →