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Ordinanza

Ordinanza n. 593/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare proposta contro il rigetto della domanda di riconoscimento della parità scolastica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'istituto scolastico ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. In precedenza, il Consiglio di Stato aveva accolto un appello cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti. Con una nuova istanza cautelare, la società ha dedotto il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito e ha chiesto la sospensione degli atti, nonché che l'istituto fosse considerato scuola paritaria almeno fino alla fine dell'anno scolastico. La pretesa cautelare è stata fondata sull'assunto che si sarebbe trattato della perdita, ad anno scolastico iniziato, di uno status già acquisito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto che la sospensione del provvedimento di rigetto non sarebbe stata, da sola, idonea a costituire il titolo per l'esercizio dell'attività come scuola paritaria, poiché tale attività è subordinata a una specifica autorizzazione ministeriale, che nel caso concreto non era intervenuta. La controversia riguardava infatti una domanda di riconoscimento della parità scolastica, non la revoca di uno status già riconosciuto. Pertanto, la parte non poteva ottenere in sede cautelare il bene della vita finale, conseguibile soltanto con la vittoria nel merito e con la favorevole riedizione dell'azione amministrativa. Il giudice ha inoltre escluso che si trattasse della perdita di uno status già formalmente attribuito, rilevando che il riconoscimento non era mai intervenuto in via amministrativa e non poteva essere disposto in via giurisdizionale nell'ambito della tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di adottare misure volte alla sollecita definizione del giudizio di merito senza necessariamente sospendere gli atti impugnati; nel caso precedente richiamato, tale era stata l'unica misura concessa.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento di rigetto non attribuisce automaticamente al ricorrente il titolo amministrativo necessario per esercitare l'attività cui aspira, quando tale titolo richieda una distinta autorizzazione o un provvedimento costitutivo dell'amministrazione.
  • La tutela cautelare non può anticipare integralmente il bene della vita finale quando questo presupponga la vittoria nel giudizio di merito e una successiva, favorevole riedizione del potere amministrativo.
  • La tutela cautelare relativa alla revoca di uno status già riconosciuto non è assimilabile a quella richiesta nell'ambito di una domanda ancora pendente di riconoscimento dello status: nel secondo caso, l'assenza di un previo riconoscimento impedisce di configurare la controversia come perdita di una posizione già acquisita.
  • Il giudice amministrativo non può attribuire in via cautelare uno status amministrativo il cui riconoscimento non sia mai formalmente intervenuto e che presupponga l'esercizio di una competenza autorizzatoria ministeriale.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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