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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34578/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per ricettazione, sostenendo che l'elezione di domicilio era contenuta in una dichiarazione separata e sottoscritta personalmente da lei e quindi non richiedeva l'autenticazione del difensore; deduce violazione di legge per non avere la Corte considerato tale circostanza

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'elezione di domicilio, pur essendo contenuta nello stesso documento con cui la ricorrente aveva conferito mandato al difensore per proporre l'appello, non risultava autenticata dal difensore e quindi è priva di validità ai sensi dell'art. 162 cod. proc. pen.; conseguentemente l'atto di impugnazione è inammissibile ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Individua le forme di comunicazione della elezione di domicilio; la Corte ha precisato che solo quando la dichiarazione dell'interessato è raccolta a verbale si può prescindere dall'autenticazione del notaio o di persona autorizzata o del difensore

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Prevede l'inammissibilità dell'atto di impugnazione privo dei requisiti formali richiesti (qui, l'elezione di domicilio non autenticata), applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità dell'appello

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, "Gaiazzi")

    Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019, Gaiazzi, Rv. 275961

    Stabilisce che è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia quando, rispettando le forme dell'art. 162 c.p.p., sia contenuta in un atto depositato presso l'autorità procedente e sottoscritto con autentica del difensore; da ciò deriva l'obbligo di autenticazione nel caso di documenti allegati all'atto di nomina

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio è valida senza autenticazione solo se la dichiarazione dell'interessato è raccolta a verbale; in tutti gli altri casi occorre l'autenticazione prevista (notaio, persona autorizzata o difensore)
  • Se l'elezione di domicilio è contenuta in un documento allegato all'atto di nomina del difensore, questa deve essere autenticata dal difensore per essere valida e per evitare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • La mancata autenticazione dell'elezione di domicilio può determinare l'inammissibilità dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 581 c.p.p., con conseguente condanna alle spese e, se previsto, a somme a favore della Cassa delle Ammende
  • In situazioni analoghe è prudente verificare e ottenere l'autenticazione formale del difensore o, alternativamente, dichiarare l'elezione di domicilio in udienza (a verbale) per evitare vizi formali
  • Quando si riceve un diniego per vizio formale conviene valutare tempestivamente la possibilità di regolarizzare l'atto (se consentito) o proporre impugnazioni nei termini e con le forme corrette per non perdere il diritto di difesa

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