Cassazione Penale, Ordinanza n. 06896/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo emerge inoltre la condanna alle ulteriori spese di parte civile, richiamate nella motivazione, anche se nel dispositivo riportato sono espressamente menzionate le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 giugno 2024, era fondato su una diversa lettura della vicenda processuale e su una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, una lettura alternativa dei fatti, censurando la tenuta logica della motivazione della decisione impugnata. La Corte ha rilevato che la doglianza non indicava un vero e proprio salto logico o una manifesta illogicità della motivazione, ma si limitava a contrapporre al giudizio di merito un diverso apprezzamento delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
manifesta illogicità della motivazione
La censura sulla motivazione è ammissibile solo se evidenzia un salto logico manifesto; non è consentito limitarsi a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa dei fatti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo giudizio di merito, proponendo una mera rilettura delle prove già valutate dai giudici di merito.
- La censura per manifesta illogicità della motivazione è ammissibile solo se individua un vizio argomentativo evidente e non sanabile, non quando si limita a contrapporre una plausibile lettura alternativa dei fatti.
- La doglianza che attacca la tenuta logica della decisione deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare un vero salto logico, non un semplice dissenso valutativo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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