Cassazione Civile, Ordinanza n. 40105/2021 del 15/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
Un ente sanitario pubblico aveva chiesto il rilascio di un alloggio di sua proprietà, occupato da alcuni soggetti che ne giustificavano il godimento richiamando un rapporto derivato da un precedente concessionario e, per il tramite di uno di essi intervenuto in causa, anche l'usucapione del bene. Il tribunale aveva riconosciuto la proprietà dell'ente ma aveva rigettato la domanda di rilascio; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la domanda fosse fondata su un titolo contrattuale non più rispettato e che, non essendo stata proposta domanda di risoluzione del rapporto, il rilascio non potesse essere disposto. Con l'unico motivo di ricorso l'ente deduceva nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la domanda proposta era in realtà una rivendica o comunque una domanda di restituzione per occupazione senza titolo, e che la corte territoriale aveva alterato la causa petendi. Inoltre lamentava che non fosse stata esaminata la questione dell'attuale vigenza del rapporto obbligatorio, alla luce della disciplina della locazione di beni pubblici, della riconduzione tacita e della cessione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione. Ha ritenuto infondato il rilievo secondo cui la corte d'appello avrebbe mutato la causa petendi, ma ha accolto la censura relativa all'omesso esame dell'effettiva situazione del rapporto contrattuale originario. Secondo la Suprema Corte, la domanda dell'ente era stata sostanzialmente fondata sull'assunto che gli occupanti attuali detenessero il bene solo di fatto, dopo la cessazione del rapporto originario e senza essere parti di alcun rapporto contrattuale con l'ente; pertanto non era necessario, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, proporre anche una domanda di risoluzione del rapporto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa sezione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come norma violata sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e della domanda proposta in giudizio.
È richiamato come parametro della denuncia di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra domanda e pronuncia.
Massime di principio
- Quando il bene è detenuto da soggetti che non risultano parti di un rapporto contrattuale diretto con il proprietario, la domanda di restituzione può essere esaminata come pretesa fondata sull'assenza attuale di titolo, senza che sia necessariamente indispensabile una domanda di risoluzione del rapporto originario.
- Il giudice di merito deve valutare la concreta situazione possessoria o detentiva allegata dall'attore e non può arrestarsi a una qualificazione astratta della domanda se dalle allegazioni risulti che l'occupazione è di mero fatto e non derivante da un vincolo contrattuale in atto.
- La violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. non ricorre se la censura mira solo a proporre una diversa qualificazione giuridico-fattuale della domanda, mentre è decisivo l'omesso esame del fatto costitutivo relativo all'effettiva cessazione o inesistenza del titolo di godimento.
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