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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39035/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputata per il reato di circolazione di monete falsificate. Nel ricorso per cassazione l'imputata ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non fosse stata provata la consapevolezza della falsità della banconota né la volontà di metterla in circolazione, e che il falso fosse grossolano; 2) erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo la difesa avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie più lieve di cui all'art. 457 c.p., non essendo emerso alcun elemento da cui desumere che la ricorrente avesse ricevuto la banconota sapendola falsa; 3) vizio in punto di trattamento sanzionatorio, con censura sulla quantificazione della pena base e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili/indeducibili perché riproponevano questioni già affrontate e disattese in appello e perché miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la pena detentiva era stata determinata nel minimo legale, applicando la massima riduzione prevista dall'art. 455 c.p. rispetto alla pena dell'art. 453 c.p. e riconoscendo anche le attenuanti generiche. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice ritenuta integrata; la Corte osserva che la pena è stata applicata nel minimo legale con la massima riduzione prevista rispetto alla pena dell'art. 453 c.p.

  • art. 453 c.p.

    Richiamato come parametro sanzionatorio base cui l'art. 455 c.p. rinvia ai fini della riduzione di pena.

  • art. 457 c.p.

    Invocato dalla difesa come fattispecie più lieve cui ricondurre i fatti; la Corte non accoglie la doglianza.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    Richiamata per il principio per cui in cassazione non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle prove né procedere a un nuovo giudizio di attendibilità delle fonti probatorie.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolva nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle prove già scrutinati dai giudici di merito.
  • È inammissibile la censura che riproponga pedissequamente questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito abbia applicato la pena nel minimo legale, con la massima riduzione prevista dalla disciplina speciale e con il riconoscimento delle attenuanti generiche, è infondata la doglianza che contesti il trattamento sanzionatorio senza indicare un concreto errore di diritto o di motivazione.
  • Il giudice di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella compiuta nei precedenti gradi, né effettuare un autonomo riesame della credibilità delle fonti di prova.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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