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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21060/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendosi l'inammissibilità non escludibilmente ascrivibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche, ha confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, in particolare l'omesso esame dell'imputato; 2) il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, sostenendo che il memoriale depositato in giudizio contenesse un'ammissione dei fatti e indicazioni utili sui collaboratori e fornitori. Con memoria successiva, il ricorrente ha reiterato le stesse censure. La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la rinnovazione istruttoria in appello è istituto eccezionale, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e insindacabile se congruamente motivato; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva escluso la necessità della rinnovazione perché le informazioni fornite erano parziali e incomplete, non indicando tra l'altro il luogo di custodia dei proventi dell'attività di spaccio, pur valorizzando la collaborazione ai fini delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, relativa ai reati in materia di stupefacenti.

  • art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990

    Atteggiata come attenuante speciale invocata dal ricorrente sulla base di una collaborazione ritenuta, però, incompleta e parziale dalla Corte di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci

    la rinnovazione della istruttoria dibattimentale costituisce un istituto eccezionale

    Nel giudizio di appello la rinnovazione istruttoria è eccezionale e subordinata alla ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti.

  • Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese

    Il potere di disporre la rinnovazione dell'istruttoria in appello è affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito e, se motivato, non è censurabile in cassazione.

  • Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida

    Conferma l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del giudice di appello sulla necessità della rinnovazione istruttoria, se adeguatamente motivata.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La sanzione pecuniaria a seguito di inammissibilità del ricorso si applica non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ha natura eccezionale: può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti.
  • La decisione del giudice di appello sulla necessità o meno della rinnovazione istruttoria è espressione di prudente apprezzamento di merito e, se sorretta da motivazione congrua, non è sindacabile in cassazione.
  • La richiesta di riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione richiede apporti informativi effettivamente completi e utili; informazioni solo parziali o incomplete non impongono il riconoscimento dell'attenuante.
  • La valorizzazione della collaborazione parziale può rilevare ai fini delle attenuanti generiche senza comportare automaticamente l'applicazione dell'attenuante speciale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che sia esclusa ogni colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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