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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13621/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d'imposta 2014 e 2015 nei confronti di un imprenditore commerciale. I giudici tributari di merito avevano annullato gli atti e respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, in sostanza, non correttamente utilizzabile l'accertamento induttivo e assumendo che il contribuente, quale impresa minore, non fosse tenuto alla tenuta delle distinte inventariali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 55 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 18, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la mancata o irregolare tenuta della documentazione relativa al magazzino legittimava la ricostruzione induttiva dei ricavi e delle rimanenze e che anche le imprese minori sono tenute a indicare le rimanenze nel registro degli acquisti ai fini IVA, con valutazione sostanzialmente analitica per categorie omogenee.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, quando la tenuta della documentazione di magazzino non consente la corretta ricostruzione delle rimanenze e dei ricavi, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, anche avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Ha inoltre chiarito che l'impresa minore non è esonerata dalla disciplina sostanziale di valutazione delle rimanenze: l'art. 18 d.P.R. n. 600/1973 disciplina l'aspetto formale della loro indicazione, mentre la valutazione resta regolata dal dato sostanziale che impone l'articolazione per categorie omogenee. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettere d) del precedente comma"

    Legittima la determinazione induttiva del reddito quando la contabilità o la documentazione di magazzino non consenta una ricostruzione attendibile dei ricavi e delle rimanenze.

  • art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento nei rapporti IVA, in coordinamento con l'accertamento induttivo.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo di ricorso e interpretato nel sistema delle scritture delle imprese minori, per escludere un esonero sostanziale dalla rilevazione delle rimanenze.

  • art. 18, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "i soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze"

    Per le imprese minori disciplina l'aspetto formale della rilevazione delle rimanenze nel registro IVA acquisti.

  • art. 62, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    "le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della medesima qualità"

    È la regola sostanziale di valutazione delle rimanenze, che richiede una loro articolazione per categorie omogenee.

Massime di principio

  • In tema di accertamento del reddito d'impresa, la mancata o irregolare tenuta delle scritture e della documentazione di magazzino può legittimare la determinazione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con possibilità per l'Ufficio di utilizzare anche presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • La disciplina delle imprese minori non esonera dalla sostanziale rilevazione e valutazione delle rimanenze: l'obbligo formale di indicazione nel registro degli acquisti si coordina con la regola sostanziale che impone una valutazione per categorie omogenee dei beni.
  • Quando l'inventario di magazzino non sia regolarmente tenuto o non consenta la verifica delle giacenze, il giudice di merito deve valutare la legittimità dell'accertamento induttivo senza escluderlo per la sola qualità di impresa minore del contribuente.
  • L'inattendibilità complessiva del sistema contabile del contribuente può rendere utilizzabili dati e notizie comunque acquisiti dall'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione dei ricavi e delle rimanenze.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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