Cassazione Penale, Ordinanza n. 18090/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, deducendo un unico motivo: inosservanza dell'art. 628 c.p. in relazione alla circostanza attenuante introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, oltre a vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in modo non consentito in sede di legittimità, perché si limitava a riprodurre profili di doglianza già esaminati e disattesi con argomentazioni giuridiche corrette dalla Corte di merito.
Norme richiamate
La difesa invocava la sua disciplina in relazione alla circostanza attenuante riconducibile all'intervento della Corte costituzionale n. 86/2024; la Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile utilmente in cassazione per come prospettata.
sentenza Corte costituzionale n. 86/2024
Richiamata come fonte dell'attenuante invocata dal ricorrente; il testo non consente di ricostruirne oltre il richiamo effettuato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si risolva nella mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dalla corte di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o reiterativo, ma richiede una critica effettiva e specifica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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