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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48013/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. al decreto che aveva rigettato la richiesta di restituzione di €15.800 sottoposti a sequestro probatorio nel procedimento per omicidio e detenzione illegale di armi con aggravanti mafiose. Si sosteneva che la somma provenisse da un risarcimento per ingiusta detenzione accreditato su conto intestato all'indagato e che non potesse essere qualificata come corpo del reato o cosa pertinente a reato del 2011; si contestava inoltre la motivazione del provvedimento di sequestro, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 36072/2018 sulla necessità di motivazione specifica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile: ha ritenuto corretta la ricostruzione del GIP secondo cui le censure sulla legittimità del sequestro e sulla provenienza lecita del denaro andavano proposte, in via esclusiva, davanti al Tribunale del riesame e non nell'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p., che è invece limitata all'esame della necessità o opportunità del mantenimento del vincolo probatorio. La Corte ha inoltre ritenuto che il GIP abbia adeguatamente motivato la necessità di mantenere il sequestro richiamando il quadro indiziario (prelievi in arco temporale esteso, ruolo del Porcaro quale mandante/referente della cosca Lanzino/Patitucci, mancate imputazioni di somme nella "bacinella" dell'associazione). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

    L'opposizione al decreto del P.M. di rigetto della restituzione è limitata all'esame della necessità o opportunità di mantenere il sequestro a fini probatori; le censure sulla legittimità o sui presupposti del sequestro devono essere proposte davanti al Tribunale del riesame.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Il procedimento in esame è camerale non partecipato; quindi non rientra tra quelli per i quali è prevista la discussione orale su istanza di parte ai sensi del DL 137/2020.

  • art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137

    La norma consente la trattazione orale su richiesta di parte solo per procedimenti regolati dagli artt. 127 e 614 c.p.p.; non è applicabile al procedimento camerale ex art. 611 c.p.p.

  • Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Principio richiamato: il decreto di sequestro probatorio (e il decreto di convalida) deve contenere, pur se sinteticamente, motivazione che specifichi la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti; tuttavia la mancata contestazione di questo profilo in sede appropriata incide sulla struttura impugnatoria.

  • Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020 (Lamaj)

    Conferma il principio secondo cui il GIP, in sede di opposizione ex art. 263, comma 5, non può ordinare il dissequestro per motivi attinenti alla legittimità del provvedimento genetico, essendo tale competenza riservata al tribunale del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non emerga assenza di colpa nel ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata per affermare che, non essendo risultata l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è legittima l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • L'opposizione ex art. 263, comma 5, c.p.p. è limitata a valutare la necessità o opportunità del mantenimento del sequestro a fini probatori; questioni di legittimità del sequestro o di inesistenza del fumus del reato devono essere dedotte davanti al Tribunale del riesame.
  • Se si contesta la provenienza lecita di denaro sottoposto a sequestro, è preferibile proporre ricorso al riesame (o sollevare la questione nella fase processuale competente) e non limitarsi all'opposizione ex art. 263, comma 5.
  • Il GIP, anche in sede di opposizione, deve motivare la decisione sulla sussistenza della necessità del sequestro, richiamando elementi concreti che giustifichino il mantenimento del vincolo probatorio.
  • Le eccezioni procedurali (es. richiesta di trattazione orale ai sensi di norme emergenziali) vanno valutate rispetto alla tipologia di procedimento; le disposizioni che consentono discussione orale sono circoscritte a specifici articoli del c.p.p.
  • La mancata predisposizione di specifica motivazione nel decreto di sequestro può essere contrastata efficacemente ma nella sede processuale corretta; richiamare le Sezioni Unite può supportare la doglianza, ma l'efficacia dipende dalla via impugnativa scelta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per ragioni procedurali, il ricorrente può essere condannato a pagare spese e ammende salvo dimostrazione di assenza di colpa; dunque valutare la solidità della strategia impugnatoria prima di proporre ricorsi.

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