Cassazione Penale, Ordinanza n. 02572/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale concesso al ricorrente, con effetto dal 19 febbraio 2024. Il ricorrente censurava, in un'unica doglianza, la valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza circa la sua non adeguata evoluzione trattamentale e la conseguente revoca della misura. Dalla motivazione emerge che il tribunale aveva valorizzato: la pendenza di numerosi procedimenti penali per furto aggravato, ricettazione e truffa; la mancanza di una reale attività lavorativa; la sola partecipazione ad alcuni incontri su tematiche di interesse giudiziario e riparativo, ritenuta insufficiente a dimostrare un effettivo reinserimento sociale. La doglianza è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata era sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri di valutazione prognostica delle misure alternative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del tribunale di sorveglianza sulla revoca dell'affidamento in prova, osservando che la misura alternativa richiede una verifica della condotta del condannato, sia antecedente sia successiva ai reati in espiazione, in funzione della prognosi sulla sua efficacia rieducativa e sul processo di reinserimento sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, a una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro tremila.
legge penitenziaria
La revoca dell'affidamento in prova è stata ritenuta conforme alla normativa penitenziaria, poiché fondata su una valutazione complessiva della condotta del condannato e della sua capacità di reinserimento sociale.
Massime di principio
- Ai fini della concessione o del mantenimento di una misura alternativa alla detenzione, il giudice di sorveglianza deve valutare globalmente la condotta del condannato, sia antecedente sia successiva ai reati oggetto di espiazione, per formulare un giudizio prognostico sulla reale efficacia trattamentale della misura.
- La mera partecipazione a iniziative di carattere giudiziario o riparativo non è, di per sé, sufficiente a dimostrare un effettivo percorso di reinserimento sociale se non accompagnata da elementi concreti di cambiamento comportamentale, come lo svolgimento di attività lavorativa.
- La presenza di numerosi procedimenti penali pendenti e l'assenza di un concreto progetto di reinserimento possono legittimare la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, quando tali elementi siano valutati con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione contro un provvedimento di sorveglianza è inammissibile quando si limita a contestare nel merito una valutazione di fatto adeguatamente motivata dal giudice di sorveglianza, senza evidenziare specifiche violazioni di legge o vizi logici decisivi.
Come è indicizzato
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