Ordinanza n. 11/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della Determinazione Area 3 n. 141 del 25.09.2025 (Prot. n. 6166) con cui il Comune di Ventotene ha disposto la revoca in autotutela della Determinazione n. 104 del 15.07.2025 di aggiudicazione dell'affidamento in sub gestione delle attività oggetto della concessione demaniale marittima n. 52/2007 intestata al Comune di Ventotene in località Porto Nuovo, e successive modifiche per l'anno 2025/2026 - CIG: B74490C379; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la Comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 5489 del 25.08.2025; - nonché per la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittima revoca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca in autotutela dell'aggiudicazione dell'affidamento in sub gestione di attività oggetto di concessione demaniale marittima per l'anno 2025/2026
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore affidatario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione comunale con cui il Comune di Ventotene ha revocato in autotutela la precedente determinazione di aggiudicazione dell'affidamento in sub gestione di attività inerenti a una concessione demaniale marittima. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento, ed è stato chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla revoca illegittima. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato un grave pregiudizio consistente nell'immediata interruzione del servizio affidato. Il TAR ha inoltre ravvisato profili di fondatezza del ricorso, poiché il provvedimento di autotutela non avrebbe valorizzato l'interesse pubblico idoneo a sorreggere l'esercizio del relativo potere.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di revoca impugnato. Ai fini del fumus boni iuris, ha rilevato che il ricorso presenta profili di fondatezza, da approfondire nel merito, in quanto la determinazione di autotutela non valorizza l'interesse pubblico necessario a sostegno della revoca. Ai fini del periculum in mora, ha ritenuto grave il pregiudizio prospettato dalla ricorrente, costituito dall'immediata interruzione del servizio affidato. È stata fissata l'udienza pubblica del 14 aprile 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La norma è richiamata quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento di revoca in autotutela può essere concessa quando il provvedimento non valorizzi adeguatamente l'interesse pubblico concreto che deve sorreggere l'esercizio del potere di autotutela, ferma la necessità di un approfondimento nella fase di merito.
- L'immediata interruzione di un servizio già affidato può integrare un grave pregiudizio cautelare idoneo a fondare il periculum in mora.
- Quando sussistano sia profili di fondatezza del ricorso sia un pregiudizio grave e immediato derivante dall'esecuzione dell'atto, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente il provvedimento impugnato e fissare contestualmente l'udienza di merito.
Come è indicizzato
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