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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26244/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (liquidatore)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria proposta dal fallimento per ottenere la restituzione di somme pagate dalla società poi fallita a titolo di compensi per l'attività svolta dal ricorrente quale liquidatore unico. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva confermato la revoca, escludendo che il pagamento potesse beneficiare delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l.fall., e ritenendo irrilevante l'argomento secondo cui i compensi non avrebbero depauperato il patrimonio perché "autogenerati" nell'attività di recupero. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., dell'art. 10 l.fall. e dell'art. 2486, comma 2, c.c., sostenendo che il pagamento del compenso del liquidatore rientrasse nei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa nei termini d'uso; (2) violazione dell'art. 67, comma 3, lett. f), l.fall., assumendo che il compenso del liquidatore fosse assimilabile a corrispettivo per prestazioni di lavoro di collaboratore non subordinato; (3) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall. e dell'art. 42 l.fall., deducendo che l'attività del liquidatore avesse incrementato l'attivo e quindi che mancasse un effettivo pregiudizio alla massa; (4) violazione degli artt. 1224 e 1282 c.c. in relazione all'art. 67 l.fall., contestando la decorrenza degli interessi dalla messa in mora invece che dalla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi, ritenendo corretta la revocabilità del pagamento del compenso al liquidatore e l'esclusione delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) e f), l.fall.: la prima opera per i pagamenti di forniture che esprimono direttamente l'esercizio dell'impresa e finalizzati alla sua conservazione, non per il compenso del liquidatore, che si inserisce nella struttura organizzativa della società e nella fase liquidatoria; la seconda tutela la forza lavoro e non copre il pagamento del compenso del soggetto che, come liquidatore o amministratore, decide la priorità dei pagamenti in presenza di insolvenza. È stato invece accolto il quarto motivo: nell'azione revocatoria fallimentare l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente è debito di valuta e gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, non dalla messa in mora. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alla decorrenza degli interessi, con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 3, lett. a), legge fallimentare

    "non sono soggetti a revocatoria ... i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso"

    L'esenzione riguarda i pagamenti di forniture che esprimono direttamente l'esercizio dell'impresa e sono funzionali alla conservazione dell'organismo produttivo; non si estende al compenso del liquidatore nella fase di liquidazione.

  • art. 67, comma 3, lett. f), legge fallimentare

    "non sono soggetti a revocatoria ... i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito"

    L'esenzione tutela la forza lavoro e crediti di peculiare dignità, ma non copre il pagamento del compenso di amministratori o liquidatori che, potendo incidere sulla priorità dei pagamenti, possono soddisfare il proprio credito a scapito della par condicio.

  • art. 10 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la liquidazione rientrerebbe nell'esercizio dell'impresa; la Corte non ne ha tratto una estensione dell'esenzione revocatoria ai compensi del liquidatore.

  • art. 2486, comma 2, codice civile

    Richiamato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'esenzione dalla revocatoria del pagamento del compenso del liquidatore.

  • art. 1224 codice civile

    "gli interessi legali sono dovuti dalla data della domanda"

    In tema di revocatoria fallimentare, gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, non dalla messa in mora.

  • art. 1282 codice civile

    Richiamato insieme all'art. 1224 c.c. nel motivo accolto sulla decorrenza degli interessi.

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per contestare la sussistenza dell'eventus damni; la Corte ha ribadito che, nel pagamento revocabile, il pregiudizio alla massa discende dalla lesione della par condicio.

  • art. 42 legge fallimentare

    Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, senza accoglimento della censura.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria fallimentare la regola è la revocabilità degli atti e dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto; le esenzioni di cui all'art. 67, comma 3, l.fall. sono eccezioni da interpretare restrittivamente in coerenza con la loro specifica ratio.
  • L'esenzione per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa riguarda le forniture che si inseriscono direttamente nel ciclo produttivo e sono funzionali alla conservazione dell'impresa; non si estende ai compensi dovuti al liquidatore nella fase di liquidazione, che attiene alla struttura organizzativa della società e alla monetizzazione dell'attivo.
  • L'esenzione per i corrispettivi delle prestazioni di lavoro di dipendenti e collaboratori tutela la forza lavoro e la continuità produttiva, ma non copre il pagamento del compenso di amministratori o liquidatori che, in situazione di insolvenza, possono incidere sulla destinazione dei pagamenti e alterare la par condicio creditorum.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare il danno alla massa è integrato dalla lesione della par condicio: il pagamento preferenziale a un creditore sottrae somme alla distribuzione concorsuale, senza che rilevi, di per sé, l'eventuale utilità indiretta dell'attività svolta dal destinatario del pagamento.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente ha natura di debito di valuta; gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, poiché l'inefficacia dell'atto sopravviene solo con la sentenza costitutiva di accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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