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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per la dichiarazione di illegittimità del decreto di revoca del nulla osta notificato in data 12/12/2025 nonché l’annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202600548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per definire la fase cautelare mediante fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi disposto, allo stato, la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato né ha deciso nel merito la legittimità della revoca. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 28 ottobre 2026. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revoca del nulla osta notificato il 12 dicembre 2025, con gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto di revoca del nulla osta notificato il 12 dicembre 2025 e gli ulteriori atti del relativo procedimento. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i vizi di legittimità dedotti né le ragioni sostanziali poste a fondamento della revoca. Il Ministero dell'Interno si è costituito; la Prefettura di Pavia non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto che può essere fissato il merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA

    La disposizione è stata applicata per fissare direttamente l'udienza di merito nell'ambito della trattazione della domanda cautelare, senza definire la controversia in via cautelare o di merito.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Ritenuto che può essere fissato il merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, CPA

    Il giudice ha utilizzato la facoltà di fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito, riservando a tale sede la decisione sulla domanda di annullamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità

    La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., riservando alla trattazione del merito la decisione sulla domanda di annullamento.
  • La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale, di per sé, né alla concessione né al rigetto espresso della misura cautelare e non definisce la controversia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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