Sentenza del 26/08/2024 n. 23126 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva contestato ad A.A. il concorso, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997, nelle violazioni degli obblighi dichiarativi IRES, IRAP e IVA e di tenuta delle scritture contabili della società, relative ai periodi d’imposta 2012-2016. La verifica della Guardia di finanza aveva rilevato un maggior reddito di Euro 922.929,15. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia ha denunciato la violazione degli artt. 115 c.p.c., 7 del D.L. n. 269/2003 e 5, 9 e 11 del D.Lgs. n. 472/1997: sosteneva che l’art. 7 non escludesse il concorso dell’amministratore di fatto e che fosse possibile sanzionare A.A. come imprenditore individuale che si celava dietro una società artificiosa, pur avendo accertato e definito i rapporti fiscali con la società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha chiarito che l’art. 7 del D.L. n. 269/2003 regola l’imputazione delle sanzioni tra società dotata di personalità giuridica e suoi organi, mentre l’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 può operare per un concorrente esterno, autonomo rispetto alla società, che abbia perseguito un beneficio proprio e distinto da quello dell’ente. La sola qualità di amministratore di fatto non dimostra che la società sia fittizia né che l’amministratore abbia agito per un interesse personale. Nel caso concreto l’Agenzia aveva accertato e definito i rapporti fiscali e sanzionatori con la società, riconoscendone così l’effettiva esistenza, e non aveva allegato o provato un vantaggio autonomo di A.A.; mancavano quindi i presupposti per applicargli l’art. 9. La sentenza regionale che aveva annullato l’atto di contestazione resta ferma. Nessuna liquidazione delle spese, poiché il contribuente è rimasto intimato.
Norme richiamate
Art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326
Nell'alveo della fattispecie disciplinata dall'art. 7 cit., ossia la condotta offensiva tutta interna alla compagine sociale, il nuovo sistema è ispirato proprio a chi dall'illecita condotta trae vantaggio. Se è la società, ad essa sarà correttamente indirizzata la sanzione, se è la persona fisica, che dietro il paravento della società persegue i propri illeciti vantaggi, la sanzione colpirà chi dell'illecito ne è l'autore, non solo materiale, ma giuridico.
La sanzione è imputata alla società con personalità giuridica quando essa è il soggetto che beneficia della violazione. Se, invece, la società è uno schermo e il vantaggio illecito è perseguito dalla persona fisica per sé, la sanzione può colpire quest’ultima. La mera presenza di un amministratore di fatto non prova che ricorra questa seconda ipotesi.
Art. 9 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
In tale alveo il "concorso" di cui all'art. 9 cit., con riferimento alle società dotate di personalità giuridica, non viene svuotato, ma solo adattato. Ebbene, alla luce delle considerazioni appena sviluppate, e proprio in coerenza alle finalità intrinseche dell'art. 7 cit., il concorso deve afferire ad un soggetto terzo, a sua volta autonomo centro di imputazione di interessi, a cui sia addebitabile il comune interesse nella condotta illecita, per il perseguimento di suoi "specifici" vantaggi, distinti cioè da quelli della società contribuente.
Il concorso sanzionabile richiede un soggetto terzo, autonomo rispetto alla società, che partecipi consapevolmente all’illecito perseguendo un vantaggio proprio, distinto da quello dell’ente. Non basta un rapporto organico o professionale, né la sola attività di amministratore di fatto.
Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Si tratta, più specificamente, di mantenere fermi i principi e le definizioni stesse, su cui è costruita la struttura del D.Lgs. n. 472 del 1997, e tra esse l'art. 2, che nell'inquadrare la nozione di "sanzione amministrativa", al comma 2 indica che "la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione".
La norma esprime il principio di riferibilità personale della sanzione a chi ha commesso o concorso nell’illecito; nel coordinamento con l’art. 7 del D.L. n. 269/2003, l’autore concorrente deve però essere individuato come soggetto autonomo e, per l’art. 9, deve perseguire un interesse proprio.
Art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La Corte lo considera nel coordinamento con l’art. 7 del D.L. n. 269/2003: per le società dotate di personalità giuridica, quest’ultimo attribuisce in via esclusiva alla persona giuridica le sanzioni relative al proprio rapporto fiscale, superando la precedente responsabilità solidale dell’autore materiale. La norma è menzionata per delineare tale rapporto, non è il fondamento autonomo dell’esito.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto, da sola, non consente di trasferire alla persona fisica le sanzioni relative alle violazioni fiscali della società: occorrono elementi che dimostrino che l’ente è fittizio o strumentale e che la persona fisica abbia perseguito un vantaggio personale.
- Quando la società è effettiva e trae beneficio dalla violazione, le sanzioni relative al suo rapporto fiscale sono, in linea generale, a suo carico ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003.
- L’art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997 può consentire la sanzione di un terzo concorrente anche in relazione a una violazione della società, ma il terzo deve essere autonomo rispetto all’ente e aver perseguito un beneficio specifico e distinto da quello sociale. Il semplice compenso professionale o la mera collaborazione, da soli, non bastano.
- L’Amministrazione che intende sanzionare personalmente l’amministratore di fatto o un terzo deve allegare e dimostrare i presupposti della responsabilità individuale e del beneficio autonomo; non può dedurli automaticamente dalla gestione di fatto.
- L’accertamento e la definizione dei rapporti fiscali con la società costituiscono elementi incompatibili, in assenza di ulteriori prove, con la tesi che la stessa società sia soltanto una costruzione artificiosa usata come schermo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 ago 2024Sentenza del 26/08/2024 n. 2284 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 ago 2024Sentenza del 26/08/2024 n. 2279 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 26 ago 2024Sentenza del 26/08/2024 n. 643 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 26 ago 2024Sentenza del 26/08/2024 n. 275 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 26 ago 2024Sentenza del 26/08/2024 n. 274 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 28 ago 2024Sentenza del 28/08/2024 n. 276 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →