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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35741/2026 del 09/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Viterbo aveva rigettato la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione tra sei condanne irrevocabili: una per insolvenza fraudolenta, relativa a fatti del novembre 2009, e cinque per truffa, commesse tra il 5 novembre 2014 e il 19 aprile 2019, alcune aggravate. Due truffe, giudicate con le sentenze del Tribunale di Roma e del Tribunale di Viterbo, erano già state unificate in sede esecutiva. Il Tribunale aveva escluso che le altre violazioni fossero riconducibili a un unico disegno criminoso, rilevando la distanza temporale e territoriale tra i fatti e reputandoli espressione di una condotta di vita dedita ai delitti contro il patrimonio. L’imputato ha lamentato violazione o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice avesse trascurato l’unicità genetica della volontà e la previa programmazione dei reati, soprattutto di quelli oggetto delle sentenze relative a fatti del 5-6 novembre 2014, del 10 luglio 2018 e del periodo settembre 2014-marzo 2015. Secondo la difesa, l’imputato avrebbe sfruttato la notorietà del proprio cognome nel commercio di autovetture per ottenere acconti su vendite che sapeva non sarebbero state eseguite; la natura contrattuale delle truffe e i relativi atti prodromici avrebbero giustificato una valutazione più ampia dell’arco temporale. Ha inoltre censurato la mancata verifica della continuazione per gruppi di reati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta l’applicazione dei criteri della continuazione: non bastano l’omogeneità dei reati, la serialità o un generico programma delinquenziale, occorrendo che più illeciti fossero stati ideati unitariamente e almeno nelle linee essenziali già al momento del primo episodio. Quanto alla continuazione per gruppi, il giudice dell’esecuzione non era tenuto a individuare d’ufficio combinazioni alternative, poiché l’istanza aveva prospettato un unico programma riferito globalmente a tutte le condotte, senza enucleare gruppi autonomi né indicarne gli indici rivelatori; la prospettazione formulata in cassazione introduceva una diversa linea di verifica non sottoposta al giudice dell’esecuzione. Nel merito, la distanza cronologica e territoriale, insieme all’assenza di prova di una programmazione preventiva unitaria, rendeva non illogica l’esclusione della continuazione. Il ricorso proponeva una rivalutazione degli elementi fattuali e confondeva la ripetizione di uno schema fraudolento con l’unicità del disegno criminoso.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    l’applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva non postula la mera affinità tipologica delle violazioni né la ricorrenza di un’abitudine delittuosa stabilmente orientata verso una determinata categoria di reati, ma richiede l’accertamento di un’anticipata e unitaria ideazione di più illeciti, già presenti, almeno nelle loro linee essenziali, nella rappresentazione dell’agente al momento della commissione del primo episodio.

    La continuazione richiede una deliberazione anticipata e unitaria di più reati, già rappresentati almeno nelle loro linee essenziali al momento del primo fatto; non è sufficiente la mera omogeneità delle condotte, la loro serialità o un orientamento generico alla delinquenza.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede la prova che, al momento della commissione del primo reato, gli ulteriori illeciti fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità dei reati, la ripetizione di uno schema operativo o la generica inclinazione a delinquere non sono sufficienti, se le singole condotte possono dipendere da occasioni o determinazioni successive.
  • Il giudice dell’esecuzione valuta concretamente gli indici esteriori del programma criminoso, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità dell’azione, causali, bene protetto e abitudini di vita programmate; la presenza di uno o più indici non basta se i reati risultano comunque frutto di determinazioni estemporanee.
  • Il giudice dell’esecuzione non è tenuto a ricercare d’ufficio ogni possibile raggruppamento dei reati indicati in una domanda di continuazione. La verifica della continuazione parziale è dovuta quando l’interessato abbia individuato i gruppi di reati e allegato elementi sufficienti a prospettare, per ciascun gruppo, un autonomo disegno criminoso.
  • La richiesta formulata in termini globali, senza l’indicazione subordinata o alternativa di gruppi autonomi e dei relativi indici di unitarietà, non impone al giudice dell’esecuzione una scomposizione officiosa; la deduzione per la prima volta in cassazione di una diversa impostazione della verifica non dimostra un vizio della motivazione sul tema originariamente devoluto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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