Cassazione Civile, Ordinanza n. 00160/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il regolamento di competenza, ha riqualificato la sospensione disposta dal Tribunale come sospensione facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e ha ordinato la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale di Velletri. Ha inoltre compensato integralmente le spese, valorizzando il fatto che la sospensione era stata rilevata d'ufficio e che la controparte non si era costituita nel presente giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
Il Tribunale aveva sospeso il giudizio promosso dal comproprietario per ottenere l'indennità di occupazione e il risarcimento del danno da mancato godimento del bene comune, ritenendo pregiudiziale il diverso giudizio di scioglimento della comunione ordinaria, nel quale era stata disposta l'assegnazione del bene ad altri comproprietari con conguaglio in denaro. Il ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza deducendo che non esisteva un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché l'efficacia retroattiva della divisione riguarderebbe la titolarità del bene ma non anche i frutti e i diritti maturati medio tempore; fino alla divisione ciascun comproprietario conserverebbe il diritto di godere del bene e di ottenere ristoro per il mancato godimento. Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento, osservando che il giudizio pregiudicante era ormai pendente in Cassazione e che, quindi, non poteva operare la sospensione necessaria, potendo al più venire in rilievo la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
Norme richiamate
è richiamato come base del regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza di sospensione
la sospensione necessaria per pregiudizialità opera solo finché la causa pregiudicante è pendente in primo grado; non è applicabile quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato e penda in Cassazione
può essere utilizzato in luogo della sospensione necessaria per mantenere la quiescenza del processo, ma richiede una motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante
è richiamato nelle conclusioni del P.G. come norma che consente la sospensione facoltativa del giudizio dipendente quando la decisione pregiudicante è impugnata
la Corte richiama anche il potere di riqualificare la sospensione disposta dal giudice di merito in termini di sospensione facoltativa
la sospensione facoltativa richiede una motivazione specifica sulla ragionevole valutazione prognostica di possibile riforma o cassazione della decisione pregiudicante
Massime di principio
- Quando tra due giudizi sussiste un rapporto di pregiudizialità, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente non può protrarsi oltre la definizione in primo grado della causa pregiudicante; se quest'ultima è già definita con sentenza non passata in giudicato e pendente in cassazione, il giudice della causa dipendente deve valutare se attendere il giudicato mediante sospensione facoltativa oppure proseguire il processo.
- La sospensione del processo fondata sulla pendenza di un giudizio pregiudicante in fase di legittimità deve essere ricondotta, se del caso, all'art. 337, comma 2, c.p.c. e non all'art. 295 c.p.c.
- La sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. presuppone una motivazione sulla plausibile controvertibilità della decisione pregiudicante e su una ragionevole prognosi di possibile riforma o cassazione; in mancanza di tale motivazione, la sospensione è illegittima.
- Nel regolamento di competenza la Corte può verificare la legittimità della sospensione anche al di là della qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito, potendo riqualificare d'ufficio il provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2023 del 04/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →