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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20599/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Un condannato ha impugnato personalmente davanti alla Corte di cassazione diciotto provvedimenti emessi dal magistrato di sorveglianza di Spoleto su reclami ex art. 35-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha qualificato tale impugnazione come ricorso per cassazione e l'ha trasmessa alla Corte. Il motivo decisivo affrontato dalla Cassazione non riguarda il merito dei provvedimenti impugnati, ma la validità soggettiva e formale del ricorso: il ricorrente aveva agito senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, pur essendo richiesto, a pena di inammissibilità, per i ricorsi per cassazione proposti dall'imputato/condannato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione del regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato e del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione e richiede la sottoscrizione di un difensore cassazionista. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende, non ravvisando cause di esonero.

Norme richiamate

  • art. 35-bis ord. pen.

    È richiamato come base dei reclami avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza oggetto dell'impugnazione originaria.

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    È interpretato nel senso che, a seguito della riforma del 2017, non è consentita la proposizione personale del ricorso per cassazione da parte dell'imputato o del condannato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso in cassazione nelle ipotesi previste dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, l'imputato e il condannato non possono proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere presentato tramite un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione del difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando l'inammissibilità è immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla de plano senza passare al merito.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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